Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/90: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2027 · 11 pagine

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5.7 Allegato 2 numeri 1 e 11: valori limite d’immissione per effetti omogenei a frequenza unica

Nell’ordinanza rivista saranno introdotti valori limite per le radiazioni che agiscono a livello locale sul corpo umano nel caso di frequenze superiori a 6 GHz. Pertanto è necessario distinguere tra radiazioni che agiscono in modo omogeneo su tutto il corpo umano e radiazioni che agiscono a livello locale su una parte del corpo. I VLI di cui all’allegato 2 numero 11 ORNI si applicano come sinora solo alle radiazioni che agiscono in modo omogeneo su tutto il corpo umano. Tale aspetto viene opportunamente precisato. Il presente progetto non comporta cambiamenti nei VLI.

Per quanto riguarda gli impianti di telefonia mobile, è importante tenere presente che con «frequenza unica» si intende una banda di frequenza con una determinata larghezza di banda.

5.8 Allegato 2 numero 1bis, 11bis e 12bis: effetti locali a frequenza unica

La Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP) ha aggiornato le sue raccomandazioni nel 2020. Il gruppo consultivo di esperti in materia di RNI (BERENIS) ha suggerito di considerare nella legislazione svizzera le linee guida più precise per le esposizioni a breve termine e su piccole aree al di sopra dei 6 GHz prima che tali frequenze vengano utilizzate in futuro per la telefonia mobile. Il Consiglio federale intende rendere le onde millimetriche disponibili per la telefonia mobile solo dopo che saranno sorte le relative esigenze economiche, sarà stato creato il necessario quadro normativo ambientale e vi saranno eventuali prescrizioni di misurazione essenziali, come ha ribadito nel suo rapporto del 22 novembre 2023 in adempimento del postulato 21.3596 «Futuro utilizzo delle frequenze per la telefonia mobile nella cosiddetta gamma di onde millimetriche. Coinvolgere i Cantoni» della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati (CTT-S)4. La CTT-S ha presentato il postulato sulla base di iniziative cantonali dei Cantoni di Ginevra, Neuchâtel e Giura.

Per frequenze superiori a 6 GHz sono introdotti VLI per le radiazioni che agiscono a livello locale sul corpo umano. L’ORNI riprende i valori limite di riferimento raccomandati dalla ICNIRP per le grandezze fisiche «densità del flusso di potenza» (n. 11bis) e «densità di flusso energetico» (n. 12bis).

Questa disposizione non prende in considerazione l’esposizione locale del corpo umano a più frequenze. Le raccomandazioni della ICNIRP coprono anche tali casi. Nella pratica, tuttavia, si deve presumere che un elevato livello di esposizione locale diventi rilevante soprattutto nei casi in cui le persone si trovino nelle immediate vicinanze di un impianto. In tali situazioni, l’esposizione è generalmente determinata dalla frequenza dell’impianto. Pertanto, al momento non sembra necessario inserire nell’ORNI una disposizione relativa all’esposizione locale a più frequenze. Qualora, nella valutazione dell’esposizione locale, risultassero rilevanti più frequenze, l’autorità dovrebbe, nel singolo caso, fare direttamente riferimento alle raccomandazioni della ICNIRP relative a esposizioni a più frequenze.

4 https://www.admin.ch/it/nsb?id=98749