Vorlage
Vernehmlassung 2006/30: Ausführungsbestimmungen zur Umsetzung des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und der Teilrevision Asylgesetz vom 16. Dezember 2005 · 14 Seiten
Fedlex · Vorlage · Seite 10 · ItalianoFedlex · Vorlage · Italiano
- Programmi
Nel quadro della presente ordinanza sull’integrazione s’intende rafforzare la tendenza a un maggiore coinvolgimento dei Cantoni nelle decisioni concernenti singole misure d’integrazione. In questi casi l’UFM non finanzia più il singolo progetto, bensì un pacchetto di misure costituito di regola da vari progetti. I contributi finanziari vengono versati in base a un contratto di prestazione. Il contratto definisce in particolare
l’orientamento e gli obiettivi del programma e gli indicatori per misurare il raggiungimento degli obiettivi. I mandatari sono di regola i Cantoni, i Comuni o le associazioni dei Comuni che dispongono delle strutture, dell’esperienza e delle risorse necessarie.
- Progetti modello
Si tratta di progetti pilota che servono principalmente a promuovere le innovazioni d’importanza nazionale e a garantire lo scambio di esperienze tra gli operatori della promozione dell’integrazione. L’obiettivo e lo scopo di questi progetti è di mettere a disposizione dei Cantoni, dei Comuni e degli operatori privati le conoscenze necessarie per la promozione efficace dell’integrazione. Per le persone nel settore dell’asilo, l’UFM finanzia ad esempio diversi grandi progetti pilota da cui ricavare informazioni utili per una migliore integrazione professionale dei rifugiati («apprendistato per rifugiati»). Progetti modello e progetti di importanza nazionale sono finora già stati finanziati anche nel quadro del credito per la promozione dell’integrazione degli stranieri (cfr. il punto E dell’ordine delle priorità DFGP 2004-2007).
Art. 14 Ambiti
La presente disposizione contiene a titolo esemplare gli ambiti dell’integrazione sociale che in virtù dell’articolo 55 LStr possono essere sostenuti. Un’importanza fondamentale rivestono l’apprendimento di una lingua nazionale nonché la promozione dei contatti sociali nell’ambito della convivenza sociale. Il rapporto sull’integrazione dell’UFM ha mostrato che l’apprendimento di una lingua e i contatti sociali sono fattori decisivi per l’integrazione professionale e il successo a livello formativo. S’intendono promuovere anche misure volte a migliorare la situazione degli stranieri in riferimento alla pari opportunità di accesso e senza discriminazione alle strutture ordinarie della scuola della formazione professionale, del mercato del lavoro o della sanità (p.es. attraverso la formazione di persone di contatto e l’informazione mirata).
Accanto a quelli menzionati il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) può fissare altri ambiti di promozione.
Art. 15 Programma prioritario
Anche in futuro il Dipartimento stabilirà un programma prioritario pluriennale (finora denominato «ordine delle priorità») per la promozione dell’integrazione da parte della Confederazione. Esso sarà elaborato dall’UFM in collaborazione con la Commissione.
I Cantoni, i Comuni, le parti sociali e le organizzazioni non governative devono essere coinvolte in modo adeguato nell’elaborazione. Ciò permette di orientare il programma prioritario alla prassi. Il coordinamento con le misure d’integrazione di altri servizi federali intende anche in questo caso impedire sovrapposizioni o la promozione di ambiti già sostenuti in seno alle strutture ordinarie. Pertanto, il sostegno linguistico per gli stranieri, che in virtù della legge sugli stranieri è un settore importante dell’integrazione sociale, si rivolgerà soprattutto a persone difficilmente raggiungibili che