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Vernehmlassung 2006/30: Ausführungsbestimmungen zur Umsetzung des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und der Teilrevision Asylgesetz vom 16. Dezember 2005 · 14 Seiten

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nali e comunali6. Esso dev’essere svolto autonomamente anche dalle autorità cantonali in materia di stranieri o dal controllo degli abitanti del Comune. Ciò permette d’informare tempestivamente gli stranieri che si trasferiscono in Svizzera sull’importanza dell’integrazione e in particolare anche sulle offerte cantonali di corsi d’integrazione, di consulenza professionale e di formazione professionale.

Un’informazione adeguata può ad esempio avvenire mediante la consegna di documenti informativi o mediante l’indicazione di servizi di consulenza specifici. Alcuni Cantoni assolvono già questo compito, offrendo ad esempio servizi di consulenza adeguati. L’autorità che rilascia il permesso (o il controllo degli abitanti), che di regola è la prima autorità statale con cui lo straniero entra in contatto, svolge un ruolo importante nel processo d’integrazione.

Capitolo 4: Contributi finanziari

La LStr e la LAsi prevedono contributi finanziari e sistemi di finanziamento diversi per gli stranieri, le persone ammesse provvisoriamente e i rifugiati (in particolare sussidi a progetti e somme forfettarie). Attualmente la somma a disposizione per gli stranieri è di circa 14 milioni di franchi (art. 55 LStr), mentre per i rifugiati e le persone ammesse provvisoriamente sono previsti sussidi annuali forfettari (art. 87 LStr e 88 LAsi) o per progetti (art. 91 LAsi) pari a 38 milioni di franchi.

Per garantire un uso efficiente e adeguato di questi mezzi di promozione dell’integrazione, ci si deve orientare in base ai seguenti principi:

- vista la somma a disposizione, i destinatari dei contributi federali sono in primo luogo

i Cantoni e solo in secondo luogo organismi privati responsabili di un progetto;

- l’UFM deve pertanto versare solo in modo circoscritto sussidi diretti a progetti

d’integrazione, limitandosi soprattutto ad alcuni ambiti della promozione dell’integrazione sociale secondo l’articolo 55 LStr e, a lunga scadenza, ai progetti modello e pilota d’importanza nazionale;

- le offerte finanziate in virtù della LStr e della LAsi devono essere possibilmente

accessibili a tutti i gruppi di destinatari. Esse devono corrispondere alle necessità concrete d’integrazione delle persone in loco e ciò non deve essere reso impossibile dallo statuto giuridico “sbagliato” della persona interessata. Bisogna perciò prevedere la massima permeabilità delle offerte e dei mezzi di promozione;

- infine va garantito che le misure d’integrazione finanziate in virtù della LStr e della

LAsi non si sovrappongano a offerte già esistenti nel quadro delle strutture ordinarie. Vanno evitate, per quanto possibile, delle «misure speciali» per stranieri. Esse sono giustificate solo quando per motivi concreti o giuridici l’accesso alle misure d’integrazione delle strutture ordinarie è ostacolato.

6 Il rapporto dell’UFM «Problemi dell’integrazione degli stranieri in Svizzera» del luglio 2006 offre una panoramica degli ambiti rilevanti per l’integrazione e delle autorità competenti.