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Vernehmlassung 2006/30: Ausführungsbestimmungen zur Umsetzung des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und der Teilrevision Asylgesetz vom 16. Dezember 2005 · 14 Seiten
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deve esigere il livello di riferimento B1 del PEL4. Le persone in questione devono essere in grado di capire i punti principali di un discorso, a condizione che venga usata una lingua chiara e standard e che si tratti di argomenti abituali inerenti al lavoro, alla scuola, al tempo libero ecc.. Inoltre devono essere in grado di districarsi nella maggior parte delle situazioni quotidiane riscontrabili nelle rispettive regioni linguistiche. Devono essere in grado di esprimersi, in modo semplice e coerente, su temi abituali e inerenti alla sfera dei loro interessi. Accanto alla capacità di esprimersi oralmente, sono richieste anche competenze scritte. Se in occasione della decisione sul permesso i presupposti non sono soddisfatti, il raggiungimento di conoscenze linguistiche adeguate può essere fissato come obiettivo in un accordo d’integrazione (art. 5). L’obiettivo dev’essere raggiunto al più tardi in occasione della proroga del permesso.
Il capoverso 4 indica espressamente che un permesso è negato o non è prorogato se sussiste un motivo di revoca ai sensi dell’articolo 62 LStr in combinato disposto con l’articolo 79 OASA (Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa). Un permesso dev’essere negato in particolare se vi sono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera della persona in questione condurrà a una violazione dell’ordine pubblico.
Capitolo 3: Compiti della Confederazione e dei Cantoni
Nel capitolo 3 si esprime che l’integrazione è anche un compito statale svolto dalla Confederazione, dai Cantoni e dai Comuni, che deve essere coordinato in direzione orizzontale e verticale. La nuova LStr affida allo Stato anche il compito di informare singole persone e la popolazione sull’importanza delle questioni dell’integrazione e della migrazione.
Art. 8 Coordinamento e scambio di informazioni
L’articolo 8 esplica l’articolo 57 capoversi 1 e 2 LStr. L’UFM è incaricato di coordinare le misure dei servizi federali per l’integrazione degli stranieri nonché di garantire lo scambio di informazioni e di esperienze con i Cantoni. In virtù di quest’incarico di coordinamento l’UFM garantisce il collegamento in direzione orizzontale e verticale tra i settori di competenza rilevanti per l’integrazione.
Il coordinamento orizzontale concerne la collaborazione dei singoli dipartimenti e uffici e contribuisce a rendere più efficienti le procedure e i processi decisionali nonché a evitare che i mezzi vengano impiegati in modo non adeguato allo scopo. L’obiettivo principale è una collaborazione più intensa nei settori della formazione professionale, dell’assicurazione contro la disoccupazione e della sanità. A tale scopo è istituito a livello federale un gruppo interdipartimentale sotto la direzione dell’UFM, di cui fanno parte i servizi federali più importanti che si occupano di questioni inerenti all’integrazione. Ai fini del coordinamento delle misure rilevanti per l’integrazione nei diversi uffici federali, l’UFM dev’essere coinvolto tempestivamente nella pianificazione di tali uffici federali (capoverso 1).
I Comuni devono ad esempio occuparsi del rilascio dei permessi, fornire prime informazioni agli stranieri e curarsi degli aspetti scolastici. Di regola sono loro i primi a entrare in contatto con gli stranieri e pertanto spetta a loro il compito importante di informarli circa
4 Consultabile su: http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=E&M=/main_pages/levels.html