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Vernehmlassung 2006/30: Ausführungsbestimmungen zur Umsetzung des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und der Teilrevision Asylgesetz vom 16. Dezember 2005 · 14 Seiten
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non hanno accesso alle offerte delle strutture ordinarie (giovani che si ricongiungono alla famiglia; donne con compiti assistenziali ecc.). Inoltre, particolare attenzione sarà accordata alle misure volte a garantire alle donne pari opportunità nell'accesso al mercato del lavoro, alla formazione professionale e alle strutture sociali.
Se le domande presentate eccedono le risorse disponibili, esse sono valutate in base al programma prioritario.
Art. 16 Presentazione ed esame delle domande
Finora le domande per contributi finanziari dovevano essere presentate alla Commissione. Per la presentazione e l’esame delle domande l’ordinanza prevede ora il seguente disciplinamento:
- le domande per i contributi finanziari devono di regola essere presentate all’UFM, che le esamina. Come finora l’UFM, d’intesa con le autorità cantonali, può tuttavia autorizzare i servizi che fungono da interlocutori cantonali per le questioni inerenti
all’integrazione ad accogliere domande e a trasmetterle con una raccomandazione all’UFM. La Commissione ha il diritto di esprimere un parere in merito alle domande (cfr. art. 58 cpv 4 LStr);
- eccezionalmente anche la Commissione può accogliere ed esaminare domande. Il programma prioritario emanato periodicamente dal Dipartimento nonché la corrispettiva documentazione per i bandi definiscono le domande che possono essere presentate alla Commissione e da questa esaminate. Si tratta soprattutto di progetti
d’importanza nazionale, in particolare progetti pilota o modello (cfr. art. 14 cpv. 1 lett.
d) che di regola sono proposti e realizzati da organizzazioni non governative (organizzazioni degli stranieri, parti sociali, associazioni interessate, istituzioni scientifiche ecc.).
La decisione concernente il versamento dei contributi finanziari spetta in ogni caso all’UFM.
Art. 17 Parere della Commissione
La presente disposizione corrisponde al disciplinamento attuale. Come finora la Commissione può esprimere un parere all’attenzione dell’UFM in merito alle domande presentate.
Art. 18 Decisione e modalità del versamento
Il disciplinamento attuale prevede che per i contributi finanziari fino a 300 000 franchi la decisione spetta all’UFM, mentre per le somme superiori al Dipartimento. Da quando è stato introdotto il programma di promozione dell’integrazione della Confederazione tale disciplinamento non si è mai dovuto applicare, in quanto finora sono stati concessi esclusivamente contributi per progetti singoli il cui importo rientrava nell’ambito di competenza dell’UFM. In futuro è previsto che vi saranno più programmi costituiti da una serie di progetti (cfr. art. 13 cpv. 2) concordati con i servizi cantonali. In questi casi s’intende dare la possibilità all’UFM di decidere non solo in merito al contenuto del programma, ma anche in merito all’importo del contributo finanziario.