9.2.2 Organizzazioni di prevendita di biglietti d’ingresso

Info IVA per settore 24 · Sport

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2010

AFC · Info IVA settore 24 · n. 9.2.2 · Italiano

Se la vendita di biglietti d’ingresso per assistere a manifestazioni sportive (p. es. partite di calcio, meeting di atletica) è affidata a un terzo (punto di prevendita), si ha di regola una rappresentanza diretta. Il terzo (punto di prevendita) deve quindi imporre all’aliquota normale soltanto la provvigione di mediazione o la commissione.

Secondo principi contabili generalmente validi (principio della contabilizzazione al lordo), per definire e calcolare correttamente la cifra d’affari determinante e l’entità dell’imposta precedente deducibile, i promotori di manifestazioni sportive contribuenti devono comunque allibrare come cifra d’affari l’importo lordo risultante dalla vendita di biglietti. Di conseguenza, il terzo (punto di prevendita) deve comunicare al promotore della manifestazione la cifra d’affari lorda realizzata con la vendita dei biglietti. La contabilizzazione della sola differenza tra le entrate e i costi (entrate nette) non è ammessa.