4.2.1.5.2 Imprese senza sede, domicilio o stabilimento d’impresa sul territorio svizzero

Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018

AFC · Info IVA 04 · n. 4.2.1.5.2 · Italiano

Se un’impresa senza sede, domicilio o stabilimento d’impresa sul territorio svizzero realizza una cifra d’affari sul territorio svizzero e al tempo stesso raggiunge una cifra d’affari complessiva annua a livello mondiale di 100’000 franchi, sono soddisfatti così i requisiti per l’assoggettamento all’imposta obbligatorio. Per determinare il limite di cifra d’affari, non si considerano le controprestazioni per prestazioni escluse dall’imposta secondo l’articolo 21 capoverso 2 LIVA.

Nell’applicazione della regola del 70/30 % bisogna tenere conto dei seguenti punti:

  • se la combinazione di prestazioni eseguita sul territorio svizzero è composta per oltre il 70 % da prestazioni escluse dall’imposta, non si considera la controprestazione complessiva per la combinazione di prestazioni al fine di individuare il limite della cifra d’affari o per calcolare l’assoggettamento all’imposta;

  • controprestazioni da combinazioni di prestazioni eseguite all’estero fanno parte della cifra d’affari determinante realizzata a livello mondiale (sempreché non siano escluse dall’imposta). Tuttavia nel complesso non vengono considerate eseguite sul territorio svizzero né determinano l’assoggettamento all’imposta.

[Illustrazione: nell’originale]

Ulteriori informazioni in merito sono contenute nell’info IVA “Assoggettamento”.

Modifica della LIVA in vigore dal 01.01.2018.