1.5.3 Presupposti per la deduzione dell’imposta precedente fittizia
Info IVA 09 · Deduzione dell’imposta precedente
In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025
AFC · Info IVA 09 · n. 1.5.3 · Italiano
Affinché il contribuente possa avvalersi della deduzione dell’imposta precedente fittizia, al momento dell’acquisto devono essere soddisfatte in particolare le seguenti condizioni:
si tratta di un bene mobile accertabile (→ cifra 1.5.2);
l’acquisto del bene avviene senza un chiaro trasferimento dell’IVA;
il bene non è un pezzo da collezione tipo opere d’arte, oggetti d’antiquariato e simili secondo l’articolo 24a LIVA (→ info IVA Base di calcolo e aliquote d’imposta).
La deduzione dell’imposta precedente fittizia non è ammessa (art. 63 cpv. 3 OIVA) se:
al momento dell’acquisto del bene è stata applicata la procedura di notifica di cui all’articolo 38 LIVA;
il contribuente ha importato il bene o quest’ultimo è rimasto all’estero dopo l’acquisto; in questo caso anche le valli di Samnaun e di Sampuoir sono considerate territorio estero (art. 4 cpv. 1 LIVA);
sono stati acquistati beni di cui all’articolo 23 capoverso 2 numero 12 LIVA;
il contribuente sa o dovrebbe sapere che tale bene è stato importato in esenzione d’imposta (ad es. masserizia di trasloco);
il contribuente ha acquistato il bene da un beneficiario di cui all’articolo 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite, come ad esempio da un’organizzazione internazionale o da una missione diplomatica.
Chi è considerato fornitore della prestazione secondo l’articolo 20a LIVA (attribuzione delle prestazioni in caso di forniture mediante piattaforme elettroniche) può applicare la deduzione dell’imposta precedente fittizia solo se il venditore del bene è residente sul territorio svizzero e non è iscritto nel registro dei contribuenti IVA (art. 63 cpv. 5 OIVA).
[Illustrazione: nell’originale] | L’info IVA concernente il settore Piattaforme elettroniche contiene ulteriori informazioni su questo tema. |
Il contribuente deve essere in grado di comprovare, mediante adeguati mezzi di prova, che sussiste il diritto alla deduzione dell’imposta precedente fittizia (→ cifra 1.6).
Se i presupposti per la deduzione dell’imposta precedente fittizia sono soddisfatti, la deduzione è ammessa anche nel caso di locazione di un bene mobile.
Le indennità pagate dal datore di lavoro al personale per spese sostenute da quest’ultimo nello svolgimento dell’attività professionale (indennità per rimborso spese) non sono considerate locazione. Vi rientrano segnatamente le indennità chilometriche o forfetarie versate per l’utilizzo commerciale di veicoli privati.
La deduzione dell’imposta precedente fittizia è ammessa se vengono acquistati a un prezzo complessivo unicamente beni mobili accertabili (art. 63 cpv. 1 OIVA). Non è invece ammessa se nel prezzo complessivo sono compresi pezzi da collezione quali opere d’arte, oggetti d’antiquariato e simili ai sensi dell’articolo 24a LIVA (imposizione dei margini) o beni mobili non accertabili e non è possibile determinare approssimativamente la quota percentuale del prezzo d’acquisto relativa ai beni di cui all’articolo 28a LIVA (art. 63 cpv. 2 OIVA). Il contribuente deve documentare il calcolo approssimativo del prezzo d’acquisto nel momento in cui fa valere la deduzione dell’imposta precedente fittizia.
Esempio 1
Un contribuente acquista un armadio antico (di oltre 100 anni) da un non contribuente, con l’intenzione di utilizzarlo come mezzo d’esercizio.
L’armadio costituisce un oggetto di antiquariato a cui, secondo l’articolo 24a LIVA, si applica l’imposizione dei margini; al momento dell’acquisto non dà quindi diritto alla deduzione dell’imposta precedente fittizia (art. 28a cpv. 3 LIVA). Tuttavia, in caso di rivendita successiva, l’imposizione dei margini potrebbe essere applicata a condizione che siano soddisfatte tutte le altre condizioni richieste (→ info IVA Base di calcolo e aliquote d’imposta).
Esempio 2
Un contribuente noleggia un autofurgone da un non contribuente. Nell’ambito della propria attività imprenditoriale legittimante la deduzione dell’imposta precedente, il contribuente si reca con il furgone da una cliente e le fornisce delle merci. Sulla controprestazione per il noleggio del furgone è ammessa la deduzione dell’imposta precedente fittizia.
Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 20a LIVA e 63 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).