2.3.4 Altri sussidi

Info IVA 09 · Deduzione dell’imposta precedente

In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025

AFC · Info IVA 09 · n. 2.3.4 · Italiano

Se i sussidi non sono attribuibili a un determinato settore d’attività (→ cifre 2.3.1 e 2.3.2) e non sono erogati per la copertura del disavanzo d’esercizio (→ cifra 2.3.3), si tratta di altri sussidi. Per questi ultimi si applicano le stesse regole valide per i sussidi per la copertura del disavanzo d’esercizio (→ cifra 2.3.3).

Come per i sussidi attribuibili a un oggetto particolare, la riduzione della deduzione dell’imposta precedente deve far sì che la parte dell’imposta precedente delle spese e degli investimenti finanziata con sussidi sia ridotta. Se la riduzione della deduzione dell’imposta precedente in ragione del rapporto tra l’importo dei sussidi e la cifra d’affari complessiva dà un risultato che non considera in maniera corretta la ponderazione del finanziamento delle spese e degli investimenti rispetto ai sussidi (misura del finanziamento), il contribuente può procedere alla riduzione in base all’onere complessivo. In questo caso, è possibile operare la riduzione della deduzione dell’imposta precedente sulle spese e sugli investimenti in ragione del rapporto tra sussidi e onere complessivo. Per ragioni di semplificazione, occorre prendere in considerazione l’onere del conto economico (compresi gli ammortamenti).

Non si deve procedere ad alcuna riduzione della deduzione dell’imposta precedente sulle imposte precedenti sui costi per merci e materiale se i prodotti sono venduti a prezzi di mercato (prezzi della concorrenza) ed è evidente che tali prodotti non hanno ricevuto sussidi.

Esempio
La start up X realizza una cifra d’affari molto bassa nei primi anni d’esercizio. Finanzia gli investimenti e le spese con il capitale proprio e un credito concesso dalla banca di riferimento. Inoltre, la start up ottiene dallo Stato un mutuo senza interessi di 2,5 milioni di franchi. La rinuncia agli interessi di 50 000 franchi (calcolati sulla base del tasso d’interesse per le ipoteche di primo grado presso la banca di riferimento, ossia il 2 % di CHF 2,5 mio.) è considerata un sussidio che comporta una riduzione della deduzione dell’imposta precedente.

Dato che l’impresa è ancora in fase di costituzione, a fronte di 1 milione di franchi di spese nell’esercizio in corso (IVA escl. e ammortamenti incl.) si registra una cifra d’affari di soli 150 000 franchi. La riduzione della deduzione dell’imposta precedente in rapporto alla cifra d’affari comporta una riduzione del 25 % (calcolo: cifra d’affari di CHF 150 000 = 75 % / sussidi di CHF 50 000 = 25 %). La misura del finanziamento delle spese non è presa in considerazione in maniera corretta, dato che il 25 % delle spese pari a 1 milione di franchi non può essere finanziato con un sussidio di 50 000 franchi.

Di conseguenza, la deduzione dell’imposta precedente deve essere ridotta del 5 % in ragione del rapporto tra sussidi e onere complessivo secondo quanto riportato nel conto economico (calcolo: spese pari a CHF 1 mio. = 100 %, sussidio di CHF 50 000 = 5 % di CHF 1 mio.).

In alternativa, la riduzione della deduzione dell’imposta precedente può essere effettuata anche mediante «imposizione tacita» dei sussidi (→ cifra 2.3.5).

Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).