2.3.6 Momento della riduzione della deduzione dell’imposta precedente
Info IVA 09 · Deduzione dell’imposta precedente
In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025
AFC · Info IVA 09 · n. 2.3.6 · Italiano
La riduzione della deduzione dell’imposta precedente deve essere effettuata al momento del versamento del sussidio. Se il versamento del sussidio concerne il periodo fiscale in corso, la riduzione della deduzione dell’imposta precedente va effettuata al più tardi nell’ultimo rendiconto di questo periodo fiscale.
Per i sussidi versati prima dell’ultimo periodo di rendiconto occorre effettuare una riduzione provvisoria della deduzione dell’imposta precedente nel rendiconto del versamento, se si prevede che la riduzione della deduzione dell’imposta precedente ammonterà almeno al 50 %.
Se l’esercizio commerciale non coincide con l’anno civile (periodo fiscale), il contribuente può scegliere di calcolare la riduzione della deduzione dell’imposta precedente sulla base dell’esercizio commerciale. In caso di passaggio della base di calcolo dall’esercizio commerciale all’anno civile o viceversa, si deve tenere presente che tale passaggio non deve avere ripercussioni sostanziali sull’ammontare della riduzione della deduzione dell’imposta precedente.
Per ragioni di semplificazione, di seguito si parlerà soltanto di periodo fiscale.
Per la riduzione della deduzione dell’imposta precedente, occorre considerare gli importi dell’imposta precedente relativi ai periodi fiscali per i quali il sussidio è determinante conformemente all’accordo.
Esempio 1
Una fondazione, contribuente, è sostenuta dagli enti pubblici con sussidi destinati a coprire un disavanzo d’esercizio. Sorgono controversie sull’importo del sussidio per l’anno 2018, che possono essere risolte solo dopo molto tempo. Nel mese di aprile del 2025, gli enti pubblici versano alla fondazione un sussidio di 100 000 franchi retroattivamente, riferito al 2018. Nel contempo viene versato un sussidio anche per il 2025.
Nel 2018 la fondazione ha realizzato una cifra d’affari (senza sussidi) di 900 000 franchi e ha fatto valere imposte precedenti di 20 000 franchi.
Nel 2° trimestre 2025, la fondazione dovrà effettuare la riduzione della deduzione dell’imposta precedente dovuta al versamento retroattivo del sussidio per il 2018. La riduzione deve essere calcolata in ragione del rapporto tra le imposte precedenti e la cifra d’affari per il 2018.
La riduzione del 10 % (calcolo: cifra d’affari compreso il sussidio di CHF 1 mio. = 100 % / sussidio di CHF 100 000 = 10 %) applicata alla deduzione dell’imposta precedente di 20 000 franchi ammonta a 2000 franchi. Questo importo deve essere dichiarato alla cifra 420 del rendiconto IVA del 2° trimestre 2025 del rendiconto IVA. Per la riduzione della deduzione dell’imposta precedente per il 2025 si può attendere fino al 4° trimestre 2025, poiché i dati rilevanti (imposte precedenti e cifra d’affari complessiva nel 2025) non sono ancora noti al momento del versamento.
In particolare, nel caso di progetti di costruzione può accadere che gli investimenti e i sussidi si estendano su diversi periodi fiscali. In questi casi le riduzioni della deduzione dell’imposta precedente devono essere calcolate al più tardi al termine di ogni periodo fiscale fino al completamento del progetto e dell’ultimo versamento dei sussidi; le riduzioni provvisorie delle deduzioni delle imposte precedenti effettuate fino a quel momento devono essere corrette.
Esempio 2
La Teatro SA costruisce un nuovo edificio nella città X, per costi stimati in circa 5 milioni di franchi. La città X sostiene questa nuova costruzione con sussidi attribuibili a un oggetto particolare per 2,4 milioni di franchi. Questi sussidi vengono versati in tre tranche, da 0,8 milioni di franchi ciascuna, a fine 2025, 2026 e 2027. Nel 2026 la nuova costruzione sarà praticamente ultimata e nel 2027 saranno eseguiti soltanto i lavori di finitura.
Riduzione della deduzione dell’imposta precedente nel 2025 | |||
Spese di costruzione dall’1.1.2025 al 31.12.2025 (IVA incl.) | CHF | 1 840 000 | 100,00 % |
Sussidi attribuibili a un oggetto particolare dall’1.1.2025 al 31.12.2025 | CHF | 800 000 | 43,48 % |
Imposte precedenti sulle spese di costruzione nel 2025 | CHF | 130 000 | 100,00 % |
Riduzione della deduzione dell’imposta precedente nel 4° trimestre 2025 | CHF | 56 524 | 43,48 % |
Riduzione della deduzione dell’imposta precedente nel 2026 | |||
Spese di costruzione dall’1.1.2025 al 31.12.2026 (IVA incl.) | CHF | 4 920 000 | 100,00 % |
Sussidi attribuibili a un oggetto particolare dall’1.1.2025 al 31.12.2026 | CHF | 1 600 000 | 32,52 % |
Imposte precedenti sulle spese di costruzione nel 2025 e 2026 | CHF | 356 000 | 100,00 % |
Riduzione della deduzione dell’imposta precedente nel 2025/2026 | CHF | 115 771 | 32,52 % |
Di cui riduzione nel 2025 | CHF | - 56 524 | |
Riduzione della deduzione dell’imposta precedente nel 4° trimestre 2026 | CHF | 59 247 | |
Rettifica della riduzione della deduzione dell’imposta precedente nel 2027 (conclusione del progetto) | |||
Spese di costruzione dall’1.1.2025 al 31.12.2027 (IVA incl.) | CHF | 5 150 000 | 100,00 % |
Sussidi attribuibili a un oggetto particolare dall’1.1.2025 al 31.12.2027 | CHF | 2 400 000 | 46,60 % |
Imposte precedenti sulle spese di costruzione dal 2025 al 2027 | CHF | 370 000 | 100,00 % |
Riduzione della deduzione dell’imposta precedente dal 2025 al 2027 | CHF | 172 420 | 46,60 % |
Di cui riduzione nel 2025 | CHF | - 56 524 | |
Di cui riduzione nel 2026 | CHF | - 59 247 | |
Riduzione della deduzione dell’imposta precedente nel 4° trimestre 2027 | CHF | 56 649 |
Anche se nel 2027 risulteranno soltanto imposte precedenti pari a 14 000 franchi (CHF 370 000 di imposte precedenti complessive, dedotti CHF 356 000 di imposte precedenti sulle spese di costruzione fino al 2026), a causa del pagamento di sussidi del 2027 si dovrà effettuare una riduzione della deduzione dell’imposta precedente di 56 649 franchi. La dichiarazione di questa riduzione nel rendiconto per il 4° trimestre 2027 è effettuata entro i termini e non comporta interessi moratori.
Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).