2.3.7 Considerazione dei sussidi in caso di sgravio fiscale successivo

Info IVA 09 · Deduzione dell’imposta precedente

In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025

AFC · Info IVA 09 · n. 2.3.7 · Italiano

Nel calcolo di uno sgravio fiscale successivo, in relazione alla riduzione della deduzione dell’imposta precedente si deve tenere conto dei sussidi seguenti:

La riduzione della deduzione dell’imposta precedente dovuta a sussidi per la copertura del disavanzo d’esercizio o ad altri sussidi deve essere calcolata in riferimento alla chiave di riparto per la riduzione dell’anno in cui è applicato lo sgravio fiscale successivo. Nel caso di investimenti, tuttavia, occorre osservare anche le disposizioni di cui alla cifra 2.3.9.

Esempio
La Museo SA ha fatto costruire nel 2022 un nuovo edificio per 10 milioni di franchi, più 770 000 franchi di IVA all’aliquota del 7,7 %. Per questa nuova costruzione, la Museo SA ha ricevuto dagli enti pubblici sussidi pari a 5 385 000 di franchi (50 % dell’investimento, IVA incl.). L’edificio è stato inaugurato nell’estate 2022.

Il 90 % del nuovo edificio è utilizzato a scopi espositivi. La Museo SA realizza cifre d’affari provenienti dai biglietti d’ingresso, che sono esclusi dall’imposta (art. 21 cpv. 2 n. 14 lett. c LIVA).

Il 10 % del nuovo edificio è utilizzato a scopi commerciali. Nel negozio si vendono libri di saggistica e manuali; queste vendite danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente.

Per l’esercizio del museo e il negozio, il museo riceve sussidi per la copertura del disavanzo d’esercizio (→ cifra 2.3.3). Nel 2022 i sussidi sono stati pari al 25 % delle entrate complessive (IVA escl.).

Sulla nuova costruzione la Museo SA ha diritto alla seguente deduzione dell’imposta precedente nel 2022:

Imposta precedente sulla nuova costruzione nel 2022

CHF

770 000

Riduzione della deduzione dell’imposta precedente per sussidi attribuibili a un oggetto particolare 50 %

CHF

 - 385 000

Totale intermedio dopo la riduzione della deduzione dell’imposta precedente per sussidi attribuibili a un oggetto particolare

CHF

385 000

25 % riduzione della deduzione dell’imposta precedente (sussidi per la copertura del disavanzo d’esercizio)

CHF

 - 96 250

Totale intermedio dopo la riduzione della deduzione dell’imposta precedente per tutti i sussidi

CHF

288 750

90 % correzione della deduzione dell’imposta precedente in seguito a utilizzo per attività escluse dall’imposta

CHF

 - 259 875

Deduzione ammessa dell’imposta precedente nel 2022 sulla nuova costruzione

CHF

28 875

Dal 1° gennaio 2024 la Museo SA opta per l’imposizione dei biglietti d’ingresso. L’intero edificio è ora utilizzato per scopi che danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente.

Inoltre, il museo riceve sussidi per la copertura del disavanzo d’esercizio (→ cifra 2.3.3). Nel 2024 questi sussidi ammontavano al 20 % delle entrate complessive (IVA escl.).

Per la nuova costruzione nel 2022 la Museo SA può effettuare lo sgravio fiscale successivo (art. 32 LIVA) come segue:

Imposta precedente sulla nuova costruzione nel 2022

CHF

770 000

Riduzione della deduzione dell’imposta precedente per sussidi attribuibili a un oggetto particolare 50 %

CHF

 - 385 000

Imposte precedenti residue

CHF

385 000

Riduzione valore attuale per il 2022 e il 2023 del 10 % (art. 32 cpv. 2 LIVA)

CHF

 - -38 500

Imposta precedente al valore attuale all’1.1.2024

CHF

346 500

Modifica di utilizzazione 90 punti percentuali (ora imposta precedente deducibile al 100 %, prima al 10 %)

CHF

311 850

20 % riduzione della deduzione dell’imposta precedente (sussidi per la copertura del disavanzo d’esercizio)

CHF

 - 62 370

Sgravio fiscale successivo ammesso nel 2024

CHF

249 480

[Illustrazione: nell’originale]

Ulteriori informazioni sul calcolo dello sgravio fiscale successivo sono riportate nell’info IVA Modifiche d’utilizzazione.

Modifica della prassi in seguito a un riesame della prassi da parte dell’AFC (data di pubblicazione: 31.10.2025; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).