2.3.3 Sussidi per la copertura del disavanzo d’esercizio

Info IVA 09 · Deduzione dell’imposta precedente

In vigore · Stato dal 4 settembre 2026

AFC · Info IVA 09 · n. 2.3.3 · Italiano

Se i sussidi sono erogati per la copertura del disavanzo d’esercizio, la deduzione dell’imposta precedente va ridotta complessivamente in ragione del rapporto tra l’importo dei sussidi e le entrate complessive. Le entrate complessive sono composte dal totale delle cifre d’affari (IVA escl.) e dalle entrate per non controprestazioni secondo l’articolo 18 capoverso 2 LIVA (art. 75 cpv. 3 OIVA). Sono determinanti le cifre d’affari e le entrate secondo il conto economico.

Esempio
Centrosport SA riceve sussidi per la copertura del disavanzo d’esercizio.

Cifra d’affari imponibile (IVA escl.)

CHF

200 000

50,0 %

Cifra d’affari esclusa dall’imposta

CHF

50 000

12,5 %

Sussidi ricevuti per la copertura del disavanzo d’esercizio

CHF

100 000

25,0 %

Doni

CHF

  50 000

  12,5 %

Totale

CHF

400 000

100,0 %

In una prima fase, Centrosport SA deve ridurre la deduzione dell’imposta precedente del 25 % (dichiarazione alla cifra 420 del rendiconto IVA) a causa dei sussidi ricevuti (art. 33 cpv. 2 LIVA).

In una seconda fase, Centrosport SA deve correggere le restanti imposte precedenti a causa dell’attività esclusa dall’imposta (art. 29 cpv. 1 o art. 30 cpv. 1 LIVA). Nella scelta del metodo di correzione occorre provvedere affinché questo conduca a un risultato corretto (art. 68 cpv. 2 OIVA).

Se si sceglie un metodo con il quale la ripartizione in base alle cifre d’affari realizzate dà un risultato corretto, occorre tuttavia rilevare che le non controprestazioni non vanno prese in considerazione nel calcolo della chiave di riparto. Nell’esempio precedente, con tale metodo si ottiene quindi il seguente risultato:

Cifra d’affari imponibile (IVA escl.)

CHF

200 000

80,0 %

Cifra d’affari esclusa dall’imposta

CHF

  50 000

  20,0 %

Totale (controprestazioni escl.)

CHF

250 000

100,0 %

Dopo la riduzione della deduzione dell’imposta precedente del 25 % in seguito all’ottenimento di sussidi, le restanti imposte precedenti devono essere corrette del 20 % in seguito a doppia utilizzazione secondo l’articolo 30 capoverso 1 LIVA (dichiarazione alla cifra 415 del rendiconto IVA).

Non si deve procedere ad alcuna riduzione della deduzione dell’imposta precedente sulle imposte precedenti sui costi per merci e materiale se i prodotti sono venduti a prezzi di mercato (prezzi della concorrenza) ed è evidente che tali prodotti non hanno ricevuto sussidi.

In alternativa, la riduzione della deduzione dell’imposta precedente può essere effettuata anche mediante «imposizione tacita» dei sussidi (→ cifra 2.3.5).

Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).