3.3.5.1 Determinazione approssimativa dell’imposta precedente sugli altri costi d’esercizio per prestazioni di servizi eseguite
Info IVA 09 · Deduzione dell’imposta precedente
In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025
AFC · Info IVA 09 · n. 3.3.5.1 · Italiano
Se sono soddisfatte le condizioni di fondo (→ cifra 3.3.5), questo metodo può essere applicato per le prestazioni di servizi il cui valore aggiunto è conseguito principalmente mediante l’impiego di personale proprio. Devono inoltre sussistere le condizioni abituali nel settore. In tal caso si può ritenere che gli altri costi d’esercizio gravati dell’imposta precedente all’aliquota normale ammontino approssimativamente al 15 % della controprestazione (eventuale IVA escl.). Da ciò si evince il calcolo seguente:
Cifra d’affari relativa a prestazioni di servizi (eventuale IVA escl.) | CHF | 100 000 |
15 % per altri costi d’esercizio stimati, gravati dell’imposta precedente | CHF | 15 000 |
di cui 8,1 % IVA (determinazione approssimativa dell’imposta precedente) | CHF | 1 215 |
A seconda delle circostanze, questo metodo può essere applicato per il calcolo dell’imposta precedente su cifre d’affari relative a prestazioni di servizi escluse o legittimanti la deduzione dell’imposta precedente.
Procedura nel caso di prestazioni di servizi escluse dall’imposta
La determinazione approssimativa della correzione della deduzione dell’imposta precedente su prestazioni di servizi escluse dall’imposta può essere applicata in particolare quando, oltre all’attività esclusa, vengono esercitate unicamente attività legittimanti la deduzione dell’imposta precedente.
Con questo modo di procedere si compensa la correzione della deduzione dell’imposta precedente sugli altri costi d’esercizio a doppia utilizzazione. Devono inoltre essere epurate le spese e gli investimenti attribuibili direttamente all’attività esclusa.
Esempio 1
Un’impresa informatica di medie dimensioni, contribuente, gestisce una filiale a Bellinzona e una a Mendrisio. Per entrambe le sedi tiene una contabilità di filiale separata, che viene consolidata alla fine dell’esercizio. A Bellinzona sono eseguite attività legittimanti la deduzione dell’imposta precedente sotto forma di vendite di merci e di prestazioni consulenziali, mentre a Mendrisio le prestazioni eseguite nell’ambito della formazione escluse dall’imposta precedente, per la cui imposizione non si è optato, non legittimano la deduzione dell’imposta precedente.
Oltre alle attività imponibili sotto forma di vendite di merci e di prestazioni consulenziali, la filiale di Bellinzona percepisce anche provvigioni escluse dall’imposta pari a 40 000 franchi all’anno per l’attività di intermediazione assicurativa (cyber-rischio).
Presso la filiale di Bellinzona sussistono le condizioni abituali nel settore per quanto riguarda i costi gravati dell’imposta precedente. Ad eccezione delle attività escluse dall’imposta, le spese e gli investimenti della filiale di Bellinzona legittimano la deduzione integrale dell’imposta precedente. La correzione della deduzione dell’imposta precedente sulle spese e sugli investimenti a doppia utilizzazione in rapporto alla cifra d’affari complessiva epurata (→ cifra 3.3.1), o in base a un’altra chiave di riparto adeguata, comporta un onere sproporzionato. In presenza delle condizioni abituali nel settore, per semplicità si può calcolare la necessaria correzione della deduzione dell’imposta precedente per l’attività di intermediazione assicurativa esclusa dall’imposta come segue:
Provvigioni escluse dall’imposta | CHF | 40 000 |
15 % per altre spese stimate, gravate dell’imposta precedente | CHF | 6 000 |
di cui 8,1 % IVA | CHF | 486 |
L’importo di 486 franchi deve essere dichiarato alla cifra 415 del rendiconto IVA. Viene così coperta la correzione della deduzione dell’imposta precedente sugli altri costi d’esercizio. Non vi sono altre spese e investimenti gravati dell’imposta precedente che siano attribuibili direttamente a questa attività, altrimenti dovrebbero essere a loro volta corretti.
Procedura nel caso di prestazioni di servizi legittimanti la deduzione dell’imposta precedente
La determinazione approssimativa dell’imposta precedente deducibile su prestazioni di servizi legittimanti la deduzione dell’imposta precedente può essere applicata in particolare quando, oltre all’attività esclusa dall’imposta, vengono esercitate unicamente attività non legittimanti la deduzione dell’imposta precedente.
Con l’applicazione di questo metodo si compensano tutte le imposte precedenti per queste prestazioni di servizi.
Questo metodo non è ammesso in caso di applicazione dell’imposizione di gruppo.
Esempio 2
Situazione di partenza sostanzialmente analoga a quella dell’esempio 1.
A Mendrisio, oltre all’attività non legittimante la deduzione dell’imposta precedente, sono eseguite anche prestazioni di servizi di consulenza informatica che permettono di realizzare una cifra d’affari di 120 000 franchi all’anno, IVA esclusa.
A Mendrisio, per le spese e gli investimenti a doppia utilizzazione sono dovute imposte precedenti pari a 15 000 franchi, che riguardano però principalmente l’attività non legittimante la deduzione dell’imposta precedente. La correzione della deduzione dell’imposta precedente sulle spese e sugli investimenti a doppia utilizzazione in rapporto alla cifra d’affari complessiva epurata (→ cifra 3.3.1) o in base a un’altra chiave di riparto adeguata comporta un onere sproporzionato.
Se in relazione alle prestazioni di servizi di consulenza informatica sussistono le condizioni abituali nel settore, l’imposta precedente su questa attività legittimante la deduzione dell’imposta precedente può essere determinata approssimativamente come segue:
Cifra d’affari relativa a prestazioni di servizi, IVA escl. | CHF | 120 000 |
15 % di spese stimate, gravate dell’imposta precedente | CHF | 18 000 |
di cui 8,1 % IVA | CHF | 1 458 |
Con l’applicazione di questo metodo non è consentita alcuna deduzione supplementare dell’imposta precedente su questa attività.
Sull’importo d’imposta precedente di 15 000 franchi, 1458 franchi legittimano quindi la deduzione dell’imposta precedente. La differenza di 13 542 franchi (CHF 15 000 meno CHF 1458) deve essere dichiarata come correzione della deduzione dell’imposta precedente alla cifra 415 del rendiconto IVA.
Prima definizione della prassi in seguito alla valutazione di una nuova fattispecie (data di pubblicazione: 31.10.2025; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).