3.3.5.2 Determinazione forfetaria della correzione della deduzione dell’imposta precedente mediante aliquota saldo per ragionamento a contrario
Info IVA 09 · Deduzione dell’imposta precedente
In vigore · Stato dal 2 novembre 2025
AFC · Info IVA 09 · n. 3.3.5.2 · Italiano
Questo metodo consente la determinazione forfetaria delle imposte precedenti deducibili per un’attività legittimante la deduzione dell’imposta precedente. L’imposta precedente deducibile viene determinata come segue:
• | cifra d’affari imponibile realizzata sul territorio svizzero per l’attività corrispondente, IVA esclusa, moltiplicata per l’aliquota d’imposta legale corrispondente | x |
• | cifra d’affari imponibile realizzata sul territorio svizzero per l’attività corrispondente, IVA inclusa, moltiplicata per l’aliquota saldo applicabile per l’attività (→ info IVA Aliquote saldo) | - y |
deduzione dell’imposta precedente ammessa | z |
Il metodo fa sì che l’imposta dovuta su questa attività sul territorio svizzero sia di principio uguale al conteggio che risulterebbe con il metodo delle aliquote saldo.
Oltre alle condizioni di fondo (→ cifra 3.3.5), con questo metodo occorre prestare attenzione a quanto segue:
il metodo non è generalmente applicabile per i contribuenti che conteggiano l’imposta con il metodo delle aliquote saldo o forfetarie (→ info IVA Aliquote saldo e info IVA Aliquote forfetarie);
questo metodo non è applicabile neppure in caso di applicazione dell’imposizione di gruppo;
per quanto riguarda le spese e gli investimenti gravati dell’imposta precedente, per questa attività sussistono le condizioni abituali nel settore;
la determinazione forfetaria dell’imposta precedente deducibile è generalmente ammessa solo sulla cifra d’affari dell’attività imponibile realizzata sul territorio svizzero;
con questo metodo sono coperte tutte le imposte precedenti su spese e investimenti per l’attività corrispondente.
Esempio
Situazione di partenza sostanzialmente analoga a quella dell’esempio 1 alla cifra 3.3.5.1. A Mendrisio vengono però affittate anche stanze ai partecipanti dei corsi di formazione. Con queste prestazioni di alloggio si realizza una cifra d’affari di 60 000 franchi all’anno, IVA esclusa.
A Mendrisio, per le spese e gli investimenti a doppia utilizzazione sono dovute imposte precedenti pari a 15 000 franchi, che riguardano però principalmente l’attività non legittimante la deduzione dell’imposta precedente. La correzione della deduzione dell’imposta precedente sulle spese e sugli investimenti a doppia utilizzazione in rapporto alla cifra d’affari complessiva epurata (→ cifra 3.3.1) o in base a un’altra chiave di riparto adeguata comporta un onere sproporzionato.
A causa delle elevate cifre d’affari nella filiale di Bellinzona, per l’impresa informatica non è possibile applicare il metodo delle aliquote saldo. L’imposta precedente deducibile per le prestazioni di alloggio a Mendrisio può quindi essere determinata in modo approssimativo come segue:
Prestazioni di alloggio, IVA escl. | CHF | 60 000 |
IVA 3,8 % | CHF | 2 280 |
Cifra d’affari relativa alle prestazioni di alloggio, IVA incl. | CHF | 62 280 |
Imposta dovuta calcolata con l’aliquota saldo | ||
Imposta sulle prestazioni di alloggio (IVA 3,8 %) | CHF | 2 280 |
Imposta dovuta calcolata con l’aliquota saldo | ||
del 2,1 % per le prestazioni di alloggio (CHF 62 280 x 2,1 %) | CHF | 1 308 |
Differenza: imposta precedente per ragionamento a contrario | CHF | 972 |
Con l’applicazione di questo metodo non è consentita alcuna deduzione supplementare dell’imposta precedente su questa attività.
Sull’importo d’imposta precedente di 15 000 franchi, 972 franchi legittimano quindi la deduzione dell’imposta precedente. La differenza di 14 028 franchi (CHF 15 000 meno CHF 972) deve essere dichiarata come correzione della deduzione dell’imposta precedente alla cifra 415 del rendiconto IVA.
Prima definizione della prassi in seguito alla valutazione di una nuova fattispecie (data di pubblicazione: 31.10.2025; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).