Rapporto sui risultati

Consultazione 2000/12: Legge federale su provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili · 23 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 13Fedlex · Rapporto sui risultati

Versione destinata alla procedura di consultazione 2000 Allegato 1

d. alle case con più di otto appartamenti per le quali l'autorizzazione di costruzione è

accordata dopo l'entrata in vigore della presente legge o che sono oggetto di un rinnovo importante dopo l'entrata in vigore della presente legge;

e. alle prestazioni accessibili al pubblico offerte da privati, da collettività pubbliche o da

imprese alle quali dette collettività hanno rilasciato una concessione.

2La presente legge non si applica:

a. agli edifici e impianti, con 50 posti al massimo, che servono principalmente per

manifestazioni politiche, culturali o sportive;

b. agli edifici e impianti delle imprese private di servizi, la cui superficie destinata al pubblico

copre meno di 100 m2;

c. alle prestazioni delle telecomunicazioni.

Tr“v‚r! @yv€vh“v‚rqrtyv†‰h‡httv

6…‡# Provvedimenti della Confederazione e dei Cantoni

1 La Confederazione e i Cantoni prendono i provvedimenti necessari alla prevenzione, sopressione o compensazione degli svantaggi; tengono conto delle necessità specifiche delle donne disabili.

2 Vi è svantaggio quando i disabili, nei confronti dei non-disabili, sono trattati diversamente di diritto o di fatto e, senza giustificazione oggettiva, ne subiscono un pregiudizio oppure quando manca una diversità di trattamento necessaria a ristabilire una parità di fatto fra i disabili e i nondisabili.

3 I provvedimenti adeguati che mirano a compensare gli svantaggi dei disabili non sono contrari all'articolo 8 capoverso 1 della Costituzione.

6…‡$ Svantaggi nell'accesso agli edifici e impianti, alle prestazioni o alle case

1 Costituisce uno svantaggio il fatto che i disabili, a causa di barriere architettoniche, non possano accedere a edifici e impianti, a infrastrutture dei trasporti pubblici o a case, o che vi possano accedere soltanto difficilmente o con l'aiuto di terzi.

2 Costituisce parimenti uno svantaggio il fatto che i disabili non possano, entro i limiti di un uso conforme allo scopo della prestazioni in questione, accedere a prestazioni di collettività pubbliche o a quelle di imprese alle quali tali collettività hanno rilasciato una concessione, oppure che vi possano accedere soltanto difficilmente o con l'aiuto di terzi.

3 I privati che forniscono prestazioni al pubblico non devono discriminare un disabile a causa della sua deficienza.

6 RS &## 

7 RS &##!

8 RS &#&!