Rapporto sui risultati
Consultazione 2000/12: Legge federale su provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili · 23 pagine
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Versione destinata alla procedura di consultazione 2000 Allegato 1
d. alle case con più di otto appartamenti per le quali l'autorizzazione di costruzione è
accordata dopo l'entrata in vigore della presente legge o che sono oggetto di un rinnovo importante dopo l'entrata in vigore della presente legge;
e. alle prestazioni accessibili al pubblico offerte da privati, da collettività pubbliche o da
imprese alle quali dette collettività hanno rilasciato una concessione.
2La presente legge non si applica:
a. agli edifici e impianti, con 50 posti al massimo, che servono principalmente per
manifestazioni politiche, culturali o sportive;
b. agli edifici e impianti delle imprese private di servizi, la cui superficie destinata al pubblico
copre meno di 100 m2;
c. alle prestazioni delle telecomunicazioni.
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6 # Provvedimenti della Confederazione e dei Cantoni
1 La Confederazione e i Cantoni prendono i provvedimenti necessari alla prevenzione, sopressione o compensazione degli svantaggi; tengono conto delle necessità specifiche delle donne disabili.
2 Vi è svantaggio quando i disabili, nei confronti dei non-disabili, sono trattati diversamente di diritto o di fatto e, senza giustificazione oggettiva, ne subiscono un pregiudizio oppure quando manca una diversità di trattamento necessaria a ristabilire una parità di fatto fra i disabili e i nondisabili.
3 I provvedimenti adeguati che mirano a compensare gli svantaggi dei disabili non sono contrari all'articolo 8 capoverso 1 della Costituzione.
6 $ Svantaggi nell'accesso agli edifici e impianti, alle prestazioni o alle case
1 Costituisce uno svantaggio il fatto che i disabili, a causa di barriere architettoniche, non possano accedere a edifici e impianti, a infrastrutture dei trasporti pubblici o a case, o che vi possano accedere soltanto difficilmente o con l'aiuto di terzi.
2 Costituisce parimenti uno svantaggio il fatto che i disabili non possano, entro i limiti di un uso conforme allo scopo della prestazioni in questione, accedere a prestazioni di collettività pubbliche o a quelle di imprese alle quali tali collettività hanno rilasciato una concessione, oppure che vi possano accedere soltanto difficilmente o con l'aiuto di terzi.
3 I privati che forniscono prestazioni al pubblico non devono discriminare un disabile a causa della sua deficienza.
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