Rapporto sui risultati

Consultazione 2000/12: Legge federale su provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili · 23 pagine

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Versione destinata alla procedura di consultazione 2000 Allegato 1

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Le seguenti leggi sono modificate come segue:

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1 Sono dedotti dai proventi:

h. le spese per malattia, infortunio o invalidità del contribuente o delle persone al cui

sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26 a 33; se le spese di cui sopra superano il 10 per cento dei proventi di cui sopra, dette spese sono interamente deducibili;

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1 Sono dedotti dal reddito netto:

b. per ogni persona totalmente o parzialmente incapace d'esercitare attività lucrativa, al cui

sostentamento il contribuente provvede, sempre che l'aiuto uguagli almeno l'importo della deduzione, o per ogni persona per la quale il contribuente beneficia di un accredito per compiti assistenziali ai sensi dell'articolo 29septies (accrediti per compiti assistenziali) della legge federale del 20 dicembre 194617 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, 5100 franchi; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a. I coniugi il cui reddito è imponibile in modo cumulato conformemente all'articolo 9 possono far valere una sola deduzione di

sostentamento o per compiti assistenziali.

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1 Sono dedotti dal reddito netto:

b. per ogni persona totalmente o parzialmente incapace d'esercitare attività lucrativa, al cui

sostentamento il contribuente provvede, sempre che l'aiuto uguagli almeno l'importo della deduzione, o per ogni persona per la quale il contribuente beneficia di un accredito per compiti assistenziali ai sensi dell'articolo 29septies (accrediti per compiti assistenziali) della legge federale del 20 dicembre 194618 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, 5600 franchi; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a. I coniugi il cui reddito è imponibile in modo

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