Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/123: Semplificazione del ricupero d'imposta in casi di successione e introduzione dell'autodenuncia esente da pena · 17 pagine
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Sette Cantoni (BL, GE, GL JU, TI, VS, ZG) si sono espressi a favore della variante 1. Al riguardo essi hanno tuttavia espresso le seguenti riserve e osservazioni:
• BL desidera tassare all'aliquota forfettaria tutta la sostanza riportata alla luce sull'arco del termine di prescrizione di 10 anni.
• GE, GL, JU e VS rilevano che questa variante richiede che siano emanate diverse disposizioni cantonali, considerandolo uno svantaggio. GL parla pertanto di un possibile turismo dovuto all'amnistia.
• VS chiede un tasso proporzionale in luogo della tariffa progressiva e la rinuncia a interessi di mora.
• JU osserva che si dovrebbe prendere in considerazione non solo la sostanza, ma anche il reddito del defunto. Inoltre, la tariffa fissata ai fini dell'imposta federale diretta è troppo poco progressiva.
• TI rinvia alle esperienze positive raccolte con l'esenzione degli eredi dal ricupero d'imposta e dalla multa conformemente a quanto era permesso dalla regolamentazione, frattanto abrogata, contenuta nella legge tributaria cantonale. Il Canton TI preferisce rinunciare alla necessità di presentare un'istanza entro un termine prestabilito; la consegna di un inventario completo della successione rispettivamente la piena collaborazione nell'allestimento dell'inventario sono sufficienti. Il ricupero d'imposta semplificato dovrebbe essere possibile anche per la sostanza del defunto scoperta in un secondo tempo e annunciata alle autorità fiscali. Il ricupero d'imposta semplificato dovrebbe portare anche all'amnistia per tutte le altre imposte e tasse. Inoltre si rileva che la variante 1 è la più comprensibile anche per gli eredi.
• ZG ritiene che la variante 1 sia la più semplice da applicare a livello amministrativo e che per gli eredi sia facile calcolarne le ripercussioni.
Per il resto nessuno dei Cantoni favorevoli intende estendere il ricupero d'imposta forfettario ad altre imposte e tasse.
I Cantoni di NE, SZ e ZH respingono questa variante per il fatto che non sono presi in considerazione i redditi della sostanza e perché la tariffa proposta è troppo poco progressiva (NE, SZ) rispettivamente perché non è sempre facile stabilire la sostanza non dichiarata dal defunto dato che nel caso di coniugi spesso entrambi hanno una sostanza. Inoltre, in questa variante il reddito sottratto non viene per niente preso in considerazione (ZH).
Fra i partiti, PPD e PLR sono favorevoli alla variante 1.
Delle associazioni, l'USF è favorevole alla variante 1. La Camera fiduciaria ritiene che questa sia la variante più semplice. Tuttavia la capacità finanziaria del defunto è presa insufficientemente in considerazione, mentre molti elementi dipendono dai tassi fissati nei singoli Cantoni. L'onere è troppo basso ed è possibile che si crei eventualmente uno stimolo a sottrarre le imposte. La CFS ritiene che questa sia la variante più semplice e più interessante, anche se la tariffa proposta è troppo poco progressiva e rende necessaria l'emanazione di diverse regolamentazioni cantonali.
DV Nr. 0004 / 01.04