Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/123: Semplificazione del ricupero d'imposta in casi di successione e introduzione dell'autodenuncia esente da pena · 17 pagine
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Nell'ambito della misura 1 sono state proposte tre diverse varianti:
1. Riscossione del ricupero di imposta sotto forma di percentuale della sostanza riportata
alla luce. Nel caso dell'imposta federale la tariffa sarebbe progressiva e compresa tra l'1,5 e il 2,5 per cento.
2. Riscossione dell'imposta limitata agli ultimi tre anni (invece degli ultimi 10) che prece-
dono il decesso del contribuente. In questo caso il ricupero d'imposta non viene calcolato forfettariamente, bensì in modo esatto (imposta sul reddito e sulla sostanza, compresi gli interessi di mora).
3. La base del calcolo forfettario corrisponde a una percentuale fissa della sostanza ripor-
tata alla luce (si propone una percentuale del 15%). Questa parte della sostanza è tassata con l'aliquota del reddito complessivo del defunto nel corso dell'ultimo periodo fiscale precedente il decesso; all'imposta federale diretta sarebbe applicata una percentuale minima del 5 per cento. In tal modo viene compensata anche l'imposta (cantonale) sulla sostanza.
Le varianti 2 e 3 (eccettuata l'aliquota minima) possono essere prescritte sia per l'imposta federale diretta, sia per le imposte cantonali e comunali. La variante 1 consente unicamente di stabilire una tariffa per l'imposta federale diretta, dato che in virtù della Costituzione federale i Cantoni godono dell'autonomia nella fissazione delle loro tariffe. Il successo della variante 1 dipenderebbe quindi dalla percentuale dell'aliquota stabilita dai Cantoni.
Il ricupero d'imposta previsto dalla procedura semplificata verte unicamente sulle imposte dirette della Confederazione, Cantoni e Comuni (e inoltre sulle imposte sulla sostanza nei Cantoni e nei Comuni). Le altre imposte e gli altri tributi non versati (ad es. l'imposta sul valore aggiunto, le imposte sulle successioni e le donazioni, i contributi AVS/AI) sono dovuti dagli eredi.
Contestualmente e indipendentemente dalla variante prescelta nell'ambito della misura 1 sono state proposte due ulteriori modifiche legislative:
• conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo1, la
responsabilità degli eredi per le multe dovute dal defunto deve essere
soppressa (misura 2);
• bisogna inoltre rinunciare alla riscossione di multe e di interessi di mora se il contribuente denuncia personalmente e integralmente le sottrazioni commesse (denun-
cia spontanea esente da pena, misura 3).
Queste tre misure richiedono modifiche nella legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11) e nella legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID, RS 642.14).
Queste proposte sono state inviate il 7 luglio 2003 ai Cantoni, ai partiti politici e alle associazioni per consultazione unitamente a un questionario in cui si presentavano anche misure non proposte dal Consiglio federale. La procedura di consultazione si è conclusa il 10 ottobre 2003.
1 Sentenze del 29 agosto 1997 in re A.P., M.P. e T.P. c. Svizzera nonché E.L., R.L. e J.O.-L. c. Svizzera DV Nr. 0004 / 01.04