Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/123: Semplificazione del ricupero d'imposta in casi di successione e introduzione dell'autodenuncia esente da pena · 17 pagine

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• La denuncia spontanea esente da pena dovrebbe essere ammessa anche in caso

di frode fiscale e di partecipazione alla sottrazione fiscale.

• La disposizione di cui all'articolo 116 capoverso 3 LIFD costringe gli eredi a orga-

nizzarsi in tempi brevi per ottenere tempestivamente la decisione. Questa disposizione è problematica nel caso in cui non sono noti tutti gli eredi.

• La nuova regolamentazione concernente il diritto di prescrizione nel CP e in partico-

lare la disposizione di cui all'articolo 333 capoverso 5 CP crea problemi anche nel diritto penale accessorio, che riguarda anche il diritto fiscale. Urge una chiarificazione.

• Il progetto posto in consultazione dovrebbe essere rielaborato dal punto di vista

concettuale e materiale.

9.2 Valutazione del progetto da parte degli avvocati Gantenbein Affrunti e Stählin

Gli autori rilevano i seguenti punti:

• L'introduzione della denuncia spontanea esente da pena è certo positiva, ma non si

capisce perché si debba rinunciare anche alla riscossione degli interessi di mora.

• La soppressione della responsabilità degli eredi è accolta con favore.

• L'introduzione di una procedura semplificata di ricupero d'imposta per eredi è posi-

tiva, ma occorre assicurarsi che gli eredi di un contribuente onesto non siano svantaggiati rispetto agli eredi di un contribuente che ha sottratto le imposte. Il ricupero d'imposta riscosso non deve essere troppo basso.

• La variante 1 ha il vantaggio di essere di facile applicazione, ma la capacità eco-

nomica del contribuente non è presa in considerazione e inoltre non è possibile prevedere le aliquote che saranno fissate dai Cantoni.

• La variante 2 assicura l'equità fiscale relativa, ma richiede un calcolo esatto del

reddito e della sostanza durante gli ultimi tre anni, ciò che può essere un'operazione molto difficile per gli eredi.

• La variante 3 di primo acchito sembra un po' complessa, ma presenta il vantaggio

che per gli anni n-2 ed n-3 non devono essere presentati i documenti. Sono presi in considerazione i valori patrimoniali effettivamente presenti al momento del decesso. Questa variante è una combinazione riuscita di una visione rivolta al passato e al presente. Si tratta della variante più adatta.

DV Nr. 0004 / 01.04