Rapporto esplicativo

Consultazione 2004/100: Progetto di legislazione sul traffico merci · 168 pagine

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sua volta, l’evoluzione in questi due ambiti dipende soprattutto dall’evoluzione del traffico internazionale su tutto l’asse nord-sud.

Considerati questi fattori di insicurezza nella presente procedura di consultazione si propone anche una variante che prevede un’implementazione per tappe. Il limite di spesa ammonterebbe pertanto a 1 miliardo di franchi e sarebbe inizialmente adottato per quattro anni, ovvero per il periodo 2011-2014. Prima della scadenza di tale periodo, ossia nel 2012/2013, sarà svolto un esame dello status quo del processo di trasferimento e si potrà fare una nuova valutazione del fabbisogno finanziario in questo ambito, mediante il monitoraggio del processo di trasferimento e la pianificazione continua descritta al

n. 4.2.3.7. In tale occasione ci si potrà avvalere di basi aggiornate relative all’evoluzione del trasferimento, alle condizioni quadro e allo scadenzario di introduzione di una borsa dei transiti alpini coordinata a livello internazionale.

4 . 2 . 3 . 3 P a c c h e t t o d i m i s u r e d i t r a s f e r i m e n t o , v a r i a n t e 2 : a d e -

g u a m e n t o d e l m a n d a t o d i t r a s f e r i m e n t o

L’obiettivo fondamentale della futura politica di trasferimento secondo la variante 2 è continuare in maniera differenziata le misure collaterali attuali; la differenziazione si impone dato che per motivi di politica finanziaria i mezzi disponibili per il trasferimento vengono ridotti. Anche se l’effetto di queste misure sul processo di trasferimento è incontestato, il promovimento finanziario del traffico merci su rotaia è stato a suo tempo introdotto come misura provvisoria di durata limitata. Di conseguenza, in questa variante è prevista una netta riduzione del sostegno finanziario dell’esercizio del traffico combinato fino all’entrata in servizio della NFTA integrale, poiché viene dato maggiore peso alle esigenze di politica finanziaria e di bilancio rispetto alle necessità della politica di trasferimento. Le altre misure saranno continuate in linea di massima senza modifica e conformemente alle modalità attuali che hanno dato buona prova.

Del rimanente questo pacchetto di misure, per quel che concerne l’aspetto stradale, è configurato in modo analogo alla variante 1, nel senso che anche qui si crea la base legale per l’introduzione di una tassa sul transito alpino (senza che tale introduzione sia perseguita come obiettivo prioritario) e si intende prevedere nella legge la possibilità dell’introduzione dei diritti di transito alpino e la vendita all’asta nell’ambito di una borsa dei transiti alpini. Anche in questa variante è prevista la coordinazione di tali misure con i Paesi dell’arco alpino e d’intesa con l’UE.

Il pacchetto di misure della legge sul trasferimento del traffico merci proposto con la seconda variante si presenta come segue: