Rapporto esplicativo
Consultazione 2004/100: Progetto di legislazione sul traffico merci · 168 pagine
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garantire un equo trattamento di tutti gli offerenti (svizzeri e stranieri). È prescritta l’applicazione di principi di mercato affinché l’aggiudicazione si faccia al miglior offerente. Nel contempo è necessario prevenire gli abusi da parte di offerenti che potrebbero detenere una posizione dominante sul mercato. La forma esatta dell’aggiudicazione nonché le modalità dei diritti di transito devono essere definiti a livello di ordinanza.
Il capoverso 3 descrive la cerchia di persone fisiche e giuridiche che sono autorizzate a partecipare all’asta dei diritti di transito e ad acquistare tali diritti nell’ambito del commercio successivo degli stessi. Nell’ambito della realizzazione occorrerà prevedere a livello di ordinanza l’obbligo di registrazione per garantire una procedura disciplinata. La vendita ulteriore dei diritti di transito acquistati nell’ambito della borsa è ammessa per ogni titolare di un tale diritto. Il numero dei diritti di transito attraverso le Alpi sul territorio svizzero, è definito in base all’obiettivo concernente il numero massimo di viaggi stabilito dalla legge sul trasferimento del traffico merci. Sarà possibile anche un adeguamento graduale. L’eventuale ripartizione dei diritti di transito sui differenti valichi svizzeri dovrà essere disciplinata a livello di ordinanza nell’ambito della messa in atto.
Con il capoverso 4 si prescrive agli autisti di autoveicoli pesanti adibiti al traffico merci di portare con se durante ogni viaggio attraverso le Alpi il relativo diritto di transito o l’attestazione del possesso di tale diritto. Il capoverso si applica a tutti i veicoli del traffico merci pesante, indipendentemente dal loro Stato di immatricolazione.
Con il capoverso 5 si attribuisce al Consiglio federale la competenza necessaria per concludere gli accordi internazionali richiesti per l’introduzione coordinata della borsa dei transiti alpini. L'istituzione concreta della borsa può quindi essere decisa dal Consiglio federale a tempo debito.
Art. 7 Promovimento del trasporto di merci per ferrovia
L’articolo 7 stabilisce il quadro per il seguito delle misure collaterali di trasferimento applicabili alla ferrovia. Queste misure manterranno il loro carattere collaterale poiché anche in futuro gli strumenti principali del trasferimento del traffico saranno le condizioni quadro per la strada, la liberalizzazione del mercato del traffico merci e le nuove infrastrutture ferroviarie. Ciononostante le misure collaterali – la cui ponderazione dipenderà dalla variante e dal pacchetto di misure scelti – non svolgeranno più un mero ruolo sussidiario e provvisorio e assumeranno una funzione più importante di sostegno del processo di trasferimento e di rafforzamento del mercato nel settore del trasporto di merci per ferrovia. Anche per queste misure occorre garantire l’applicazione non discriminatoria, cioè essenzialmente la parità di trattamento di tutte le aziende interessate nel mercato ferroviario. L’elaborazione e l’accentuazione futura di queste misure sono descritte nella parte generale del messaggio (cfr. n. 4.2.3.2).