Rapporto esplicativo
Consultazione 2004/100: Progetto di legislazione sul traffico merci · 168 pagine
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Il capoverso 2 prescrive la messa in atto e l’applicazione non discriminatoria della tassa. Queste disposizioni concernono soprattutto il divieto di distinzione tra veicoli immatricolati in Svizzera e all’estero.
Il capoverso 3 disciplina l’importo massimo della tassa creando un rapporto con le tariffe massime previste per il tragitto di riferimento secondo l’ATT. La tassa sul transito alpino non potrà pertanto superare del 15 per cento gli importi della tassa massima per il transito complessivo (riferiti al tragitto di riferimento attraverso le Alpi pari a 300 chilometri) ammessi dalle convenzioni internazionali.
Il capoverso 4 prevede un’eccezione per i viaggi di veicoli dell’esercito o di veicoli utilizzati per scopi militari come pure per i viaggi nell’ambito delle misure di aiuto e di protezione dalle catastrofi.
Art. 5 Aumento temporaneo della tassa complessiva per il transito attraverso le Alpi
L’articolo 5 fissa i dettagli dell’aumento temporaneo della tassa di transito complessiva adottato unilateralmente a titolo di misura protettiva e correttiva. Il tasso massimo fissato nell’ATT potrà essere aumentato del 12,5 per cento durante 6 mesi se per un periodo di almeno 10 settimane il grado di sfruttamento della capacità della rete ferroviaria nel traffico combinato accompagnato e non accompagnato è nettamente inferiore alla capacità massima. È ammessa una proroga unica dell’applicazione di tale misura per ulteriori 6 mesi. La misura può essere applicata al massimo due volte in cinque anni. Tra la prima applicazione della misura e la seconda è previsto un termine minimo che dipende dalla durata della prima applicazione secondo lo schema seguente: se l’aumento è applicato per non di più di sei mesi, la seconda misura potrà essere applicata già dodici mesi dopo la fine della prima; se invece la prima misura è stata prolungata oltre i sei mesi (in virtù della proroga unica), la seconda misura potrà intervenire al più presto diciotto mesi dopo la prima.
Art. 6 Borsa dei transiti alpini
L’articolo 6 crea le basi giuridiche per istituire diritti di transito e una borsa dei transiti alpini; disciplina i principi di applicazione di tale misura e le condizioni di base per l’istituzione della borsa.
Il capoverso 1 formula l’istituzione della borsa con una disposizione potestativa, analogamente all’introduzione della tassa sul transito alpino. L’introduzione della borsa è vincolata alla condizione di un’armonizzazione della misura con gli altri Paesi dell’arco alpino.
Il capoverso 2 concretizza l’oggetto della borsa dei transiti alpini. Definisce i diritti di transito attraverso le Alpi per il traffico merci pesante nonché la vendita all’asta di tali diritti. La vendita all’asta deve avvenire in modo non discriminatorio: anche qui si tratta essenzialmente di