Rapporto esplicativo

Consultazione 2004/100: Progetto di legislazione sul traffico merci · 168 pagine

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dei transiti alpini. In questa seconda variante si rinuncia a definire nella legge un obiettivo intermedio.

Il capoverso 1 definisce, conformemente all’articolo sulla protezione delle Alpi (art. 84 Cost.), l’obiettivo dei viaggi previsto dalla Confederazione, che è fissato a 1 milione di viaggi attraverso le Alpi a causa della gamma ridotta di misure a disposizione. Anche qui il concetto di "strada di transito" si riferisce all’articolo 2 della legge federale del 17 giugno 199479 concernente il transito stradale nella regione alpina (LTS). L’obiettivo si applica con riserva delle disposizioni del capoverso 4 dell’articolo sull’obiettivo.

Nel capoverso 2 è definito, senza modifiche rispetto alla variante 1, il termine per il raggiungimento dell’obiettivo. Inoltre è stabilito che l’obiettivo del numero di viaggi e il raggiungimento di tale obiettivo saranno validi anche in futuro. Il numero di viaggi permessi in ambito di traffico merci pesante sarà mantenuto, eccetto per quel che concerne le oscillazioni congiunturali (cpv. 3).

Il capoverso 4 stabilisce che se dovesse essere introdotta la borsa dei transiti alpini definita all’articolo 6, l’obiettivo dei viaggi è ridotto a 650’000 viaggi. Si tratta in altre parole di un obiettivo subordinato alla realizzazione di una misura determinata.

Gli articoli 4 a 8 creano le basi giuridiche per la gamma di misure della futura politica di trasferimento. Le misure come la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP), fissate in altri testi di legge, non sono menzionate in questa sede.

Art. 4 Tassa sul transito alpino

L’articolo 4 crea le basi giuridiche per introdurre e mettere in atto la tassa sul transito alpino. Dato che gli Stati contraenti dell’Accordo sui trasporti terrestri (ATT80) sono competenti per la messa in atto e l’applicazione dell’accordo sui rispettivi territori nazionali, la creazione di questa base giuridica è stata annunciata nel messaggio concernente tale accordo (in particolare nell’ottica della clausola di protezione fiscale secondo l’art. 46 ATT).

Il capoverso 1 collega la tassa sul transito alpino agli obiettivi di trasferimento, obiettivi alla cui realizzazione la tassa deve contribuire. L’introduzione della tassa è formulata come disposizione potestativa: il Consiglio federale è quindi libero di deciderne l’applicazione. Il Consiglio federale potrebbe introdurre una tassa di questo genere sui valichi alpini del Gottardo, del San Bernardino, del Gran San Bernardo e del Sempione, tenendo conto degli accordi internazionali già conclusi.

79 RS 725.14

80 RS 0.740.72