Rapporto esplicativo

Consultazione 2004/100: Progetto di legislazione sul traffico merci · 168 pagine

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Art. 8 Valutazione

L’articolo 8 incarica il Consiglio federale di garantire un monitoraggio periodico e continuo del processo di trasferimento del traffico per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi e l’efficacia delle misure applicate. I risultati di questo monitoraggio dovranno fare l’oggetto di rapporti periodici sul trasferimento del traffico merci pesante transalpino da pubblicare almeno una volta ogni tre anni; fino al raggiungimento degli obiettivi è previsto un intervallo di pubblicazione di due anni.

Art. 9 Esecuzione

L’articolo 9 incarica il Consiglio federale dell’esecuzione della legge sul trasferimento del traffico merci.

Art. 10 Diritto previgente: abrogazione

Tutte le disposizioni di legge modificate dall’articolo 6 della vigente legge sul trasferimento del traffico – segnatamente l’articolo 53a della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr81), che disciplina le basi legali per la gestione del traffico e i controlli degli autoveicoli pesanti nello spirito degli obiettivi della vigente legge sul trasferimento del traffico – continuano a mantenere la loro validità anche dopo l’abrogazione di tale legge. Nelle disposizioni in questione occorre adeguare i rimandi alla legge conformemente alla presente modifica di legge.

6.3 Legge sul trasporto di merci

6.3.1 Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione

L’articolo 1 definisce il campo d’applicazione della legge sul trasporto di merci: la legge nella sua totalità si applica al trasporto di merci da parte delle imprese ferroviarie, di trasporto a fune e di navigazione titolari di una concessione.

Art. 2 Definizioni

In questo articolo sono definiti concetti importanti concernenti il trasporto di merci.

Art. 3 Requisiti di qualità e cooperazione

L’articolo 3 sottolinea l’importanza delle iniziative volte a migliorare la qualità del traffico merci ferroviario. Tali iniziative debbono essere realizzate da tutte le parti coinvolte, ossia