Rapporto esplicativo

Consultazione 2004/100: Progetto di legislazione sul traffico merci · 168 pagine

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3.1.6 Rapporto rotaia – strada nel traffico merci

L’attuazione dell’incoraggiamento di una concorrenza leale tra strada e rotaia deve produrre una ripartizione del lavoro equilibrata tra i due vettori.

La politica svizzera dei trasporti introduce lo strumento della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP). Sono così imputati al traffico pesante i costi effettivi provocati. Chi effettua molti viaggi paga una tassa più elevata, così come chi utilizza automezzi dannosi per l’ambiente. L’aumento considerevole dei costi del trasporto di merci su strada produce incentivi economici a favore del trasferimento del trasporto di merci alla rotaia. La TTPCP è prelevata su tutto il territorio nazionale e non è discriminatoria poiché viene pagata sia dagli automezzi svizzeri che da quelli stranieri.

La TTPCP non basta all’assorbimento completo di tutti i costi esterni. Il prelievo dello stesso importo su tutte le strade, in particolare, tiene solo parzialmente conto della vulnerabilità della regione alpina e del danno elevato derivante dal traffico merci su strada

Per quanto concerne l’accesso al mercato e l’armonizzazione internazionale, le condizioni quadro del traffico merci su rotaia e su strada presentano ancora numerose differenze. Si è avviato un adeguamento solo negli ultimi anni, con l’apertura del mercato e l’ammodernamento delle ferrovie. Il necessario processo di recupero da parte delle ferrovie non è ancora concluso, per cui, in termini di produttività, sussistono ancora significative differenze qualitative delle prestazioni di trasporto di merci tra la strada e la ferrovia.

3.1.7 Piano settoriale dei trasporti

Secondo l’articolo 2 della legge federale del 22 giugno 197919 sulla pianificazione del territorio (LPT) la Confederazione è tenuta a elaborare e coordinare le pianificazioni con incidenza sul territorio e sull’ambiente; lo strumento a tale scopo è il piano settoriale secondo l’articolo 13 LPT. Nel piano settoriale dei trasporti20, approvato dal Consiglio federale il 26 aprile 2006, sono indicati gli obiettivi, i principi e le priorità globali in base ai quali il Consiglio federale opera nell’adempimento dei suoi compiti inerenti l’organizzazione del territorio nel settore dei trasporti e le conclusioni che ne conseguono per la pianificazione dei vettori di trasporto. Gli obiettivi sono una politica delle infrastrutture sostenibile nell’ambito del traffico ferroviario, dei trasporti pubblici e del traffico su strada nonché la definizione delle condizioni quadro essenziali per i concetti di offerte nel settore dei trasporti pubblici e lo sviluppo ulteriore della rete stradale. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni è incaricato dell’attuazione del piano.

19 RS 700

20 Consultabile in Internet: http://www.are.admin.ch/are/it/raum/einzelne/index (cliccando i link della rubrica «Trasporti / Piano settoriale dei trasporti»)