Rapporto esplicativo
Consultazione 2004/100: Progetto di legislazione sul traffico merci · 168 pagine
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3.1.12 Evoluzione a livello internazionale
3 . 1 . 1 2 . 1 P r i n c i p i d e l l ’ i m p u t a z i o n e d e i c o s t i d e l l e i n f r a s t r u t t u -
r e d e i t r a s p o r t i n e l l ’ U E
In materia di trasporti su strada è rilevante la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture. La direttiva consente agli Stati membri di mantenere e/o introdurre pedaggi e diritti d'utenza che sono riscossi soltanto per l’utilizzazione delle autostrade o di ponti, gallerie o valichi di montagna. L’importo medio dei pedaggi deve basarsi sui costi di costruzione, esercizio e gestione della rete stradale in questione (art. 7 par. 9 della direttiva); è ammissibile una differenziazione in funzione della categoria di emissioni del veicolo o degli orari.
Il 27 marzo 2006 il Consiglio dei ministri dei trasporti ha adottato con maggioranza qualificata una direttiva che modifica la direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti per l'uso di alcune infrastrutture ("eurobollo"). La direttiva definisce regole uniformi per il calcolo dei pedaggi e dei diritti di utenza applicabili alle strade della rete transeuropea. Inoltre la direttiva dà agli Stati membri la possibilità di prelevare tasse per l’utilizzo di strade che non sono parte della rete transeuropea, ad es. strade con percorso parallelo. Gli Stati membri sono tuttavia anche liberi di decidere di non prelevare alcuna tassa o di prelevarla soltanto su alcune tratte della rete stradale transeuropea.
A partire dal 2012 la direttiva sarà applicata, con poche eccezioni, anche agli autoveicoli con un peso totale compreso tra 3,5 e 12 tonnellate (nella forma attuale, la direttiva si applica soltanto agli autoveicoli con peso superiore a 12 tonnellate).
Nell’intento di ridurre il carico di traffico e l’impatto del traffico sull’ambiente, la nuova direttiva offre agli Stati membri varie possibilità di prelevare pedaggi differenziati in funzione della classe di emissione del veicolo (secondo la classificazione EURO), dei danni causati da determinate tratte e del luogo e l’ora di transito o delle situazioni specifiche di sovraccarico degli assi. Inoltre la direttiva permette agli Stati membri di prelevare pedaggi supplementari per determinate strade di montagna; le entrate che ne risultano sono utilizzate per il finanziamento di infrastrutture alternative.
La direttiva contiene pure una nuova definizione del concetto di "costi di costruzione", di cui occorre tenere conto nel calcolo dei pedaggi. Precisa inoltre la portata delle riduzioni dei pedaggi in caso di utilizzo frequente.
Gli Stati membri devono attuare le disposizioni di questa normativa entro due anni dalla sua entrata in vigore. Entro questo termine la Commissione deve inoltre elaborare un modello