Rapporto esplicativo
Consultazione 2004/100: Progetto di legislazione sul traffico merci · 168 pagine
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Accanto a queste misure, la modernizzazione dell'infrastruttura ferroviaria e la continuazione della liberalizzazione del traffico merci su rotaia – ai fini della quale è molto importante recepire i pacchetti ferroviari e le direttive sull'interoperabilità dell'UE – continueranno a essere gli strumenti centrali del trasferimento.
Le misure e la loro rilevanza per il processo di trasferimento sono descritte singolarmente qui di seguito.
4.2.3.1.1 Condizioni di lavoro nel trasporto di merci su strada e intensificazione dei controlli
del traffico pesante
Le condizioni di lavoro e le prescrizioni di circolazione stradale in vigore devono essere rispettate per poter garantire condizioni di concorrenza eque. Le misure necessarie per l’intensificazione dei controlli sono applicate dal 2001 mediante convenzioni fra la Confederazione e i Cantoni. In virtù di queste convenzioni, le polizie cantonali hanno potenziato i controlli del rispetto delle prescrizioni per quanto riguarda il peso, le dimensioni e lo stato tecnico dei veicoli e le ore di lavoro e di riposo dei conducenti, il trasporto di merci pericolose, le licenze, la velocità e il consumo di alcool, medicamenti e altre sostanze.
Oltre a intensificare i controlli, potrebbe essere utile incrementare l’importo delle multe. L’obiettivo è di aumentare non solo la frequenza dei controlli ma anche l’importo delle multe previste affinché in nessun caso "valga la pena" di commettere un’infrazione.
4.2.3.1.2 Tassa sul transito alpino
Nel messaggio relativo all’Accordo sui trasporti terrestri e alla legge sul trasferimento del traffico si annunciava già la creazione, nell’ambito della legge d’esecuzione dell’articolo 84 della Costituzione federale, di una base giuridica per una tassa sul transito alpino.
La tassa sul transito alpino è una tassa sul traffico di merci pesante su strada attraverso le Alpi. Deve essere versata per ogni autoveicolo pesante immatricolato in Svizzera o all’estero che supera uno dei quattro valichi transalpini menzionati nell’articolo 2 della legge federale del 17 giugno 199433 concernente il transito stradale nella regione alpina (San Gottardo, San Bernardino, Gran San Bernardo e Sempione). Relativamente alla riscossione della tassa, i generi di traffico (di transito, importazione, esportazione e interno) e le categorie di emissione dei veicoli sono trattati in maniera non discriminatoria.
Dal punto di vista della politica ambientale, la tassa serve all’internalizzazione dei costi esterni legati al trasporto di merci su strada sugli assi di transito transalpino e l’imputazione è conforme al principio di causalità.