Rapporto esplicativo
Consultazione 2004/100: Progetto di legislazione sul traffico merci · 168 pagine
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Rapporto con l’Accordo sui trasporti terrestri
L’Accordo sui trasporti terrestri non prevede una borsa dei transiti alpini. Senza coordinazione con l’UE, l’introduzione della borsa sarà considerata un’infrazione dell’Accordo a causa del divieto di contingentamento imposto dall’Accordo stesso (art. 8 par. 6; infrazione del divieto dell’applicazione di misure quantitative unilaterali). Inoltre, nell’Accordo sui trasporti terrestri sono fissati gli importi massimi per un tragitto transalpino di riferimento. Nella misura in cui i prezzi dei diritti di transito superano questi importi massimi, ciò è in contraddizione con l’Accordo sui trasporti terrestri. L’introduzione e la configurazione della borsa dei transiti alpini devono in ogni caso essere conformi alle disposizioni internazionali ed essere coordinate con gli altri Paesi alpini.
4.2.3.1.5 Concorrenza e indennità nel traffico transalpino
Traffico combinato
Con l’entrata in vigore dell’Accordo sui trasporti terrestri e della legge sul trasferimento del traffico, la concessione di contributi per il promovimento del traffico combinato è stata completamente ristrutturata: i prezzi dei tracciati per il traffico combinato sono stati ridotti e le indennità per l’esercizio sono versate mediante ordinazioni agli operatori del traffico combinato. La procedura relativa all’indennità è stata ottimizzata e adattata alle nuove condizioni. Nel frattempo, per tutti gli operatori che provvedono all’esercizio di treni del traffico combinato fra le stesse zone economiche si applicano gli stessi tassi d’indennità massimi, che saranno ridotti progressivamente, tenendo conto degli aumenti di produttività realizzati. In tal modo sarà assicurata una concorrenza senza distorsioni fra operatori del traffico combinato e le imprese di trasporto ferroviario che forniscono le prestazioni su mandato degli operatori.
Nell’ambito della ferrovia, il sostegno del mercato del traffico combinato è l’elemento principale del processo di trasferimento. Continuerà a essere necessario anche dopo l’entrata in vigore della nuova legge sul trasferimento del traffico merci. L’intensità di questa misura dipenderà dall’obiettivo perseguito. La continuazione del versamento delle indennità per l’esercizio resta in ogni caso una delle misure centrali del trasferimento nell’ambito della ferrovia che proseguirà con la nuova legge. Per la configurazione futura, deve essere possibile ridurre gradualmente i contributi. L’entità di questa riduzione dipende tuttavia, oltre che dal margine di manovra finanziario, segnatamente anche dall’introduzione di altre misure che, in alternativa al promovimento della ferrovia, renderanno più cara la strada.
Trasporto convenzionale di merci per ferrovia, trasporto a carro completo
In linea di principio, la redditività del traffico di vagoni a pieno carico (trasporto a carro completo) attraverso le Alpi è superiore a quella del traffico combinato. Le merci (soprattutto