Rapporto esplicativo

Consultazione 2004/100: Progetto di legislazione sul traffico merci · 168 pagine

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I controlli intensi sono un compito permanente che permette di aumentare la sicurezza sulle strade di transito alpino. La fase di introduzione e applicazione dell’intensificazione dei controlli del traffico pesante termina con il completamento della rete dei centri di controllo in tutto il Paese. La messa in esercizio dei centri di controllo del traffico pesante permette di intensificare ulteriormente i controlli e di introdurre o applicare più severamente nuove sanzioni (p. es. scarico, trasbordo, inversione ecc.).

Parallelamente, si deve tendere a un aumento coordinato del livello delle sanzioni. Congiuntamente, i due fattori "importo delle multe" e "probabilità di controllo" devono produrre un effetto dissuasivo. I costi del traffico pesante aumentano indirettamente perché viene assicurato in una proporzione maggiore il rispetto delle prescrizioni. In tal modo si causano costi che a loro volta contribuiscono a creare una situazione di concorrenza più leale tra la strada e la ferrovia.

Il coordinamento intercantonale delle sanzioni in caso di infrazione alle disposizioni in vigore deve essere migliorato. Tuttavia, per quanto riguarda sanzioni più severe, vi sono ancora delle riserve rispetto a un coordinamento centralizzato: al di fuori dell’ambito delle multe disciplinari, le sanzioni penali dipendono dal corrispondente diritto cantonale di procedura penale.

4.2.3.2.2 Tassa sul transito alpino e aumento temporaneo della tassa complessiva sul tran-

sito

Conformemente all’Accordo sui trasporti terrestri è possibile applicare anche tasse speciali per il transito attraverso le Alpi di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci. Sono possibili l’applicazione di una tassa sul transito alpino e l’aumento temporaneo della tassa complessiva sul transito quale clausola di protezione (ossia l’aumento della tassa percepita per un viaggio transalpino, composta dalla TTPCP e da un eventuale tassa sul transito alpino), oltre il tasso massimo previsto dall’Accordo sui trasporti terrestri.

Tassa sul transito alpino

Con la prima variante della legge sul trasferimento del traffico merci si intende creare la base giuridica per una "tassa sul transito alpino", nel rispetto delle regolamentazioni dell’Accordo sui trasporti terrestri. L’opzione della tassa sul transito alpino era già contenuta nel messaggio relativo a questo Accordo. Al momento l’introduzione di questa tassa non è tuttavia prevista.

Per l’uso delle infrastrutture speciali può essere riscossa una tassa sul transito alpino non superiore al 15 per cento della tassa totale prevista nell’Accordo sui trasporti terrestri (art. 40 par. 5 dell’Accordo). Ciò significa che il 15 per cento della tariffa di riferimento per un viaggio transalpino fissata nell’Accordo sui trasporti terrestri può essere riscosso come tassa specia-