Rapporto esplicativo
Consultazione 2004/100: Progetto di legislazione sul traffico merci · 168 pagine
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delle parti contraenti, prendere di comune accordo una decisione per adeguare le tariffe. Tale esame viene effettuato in funzione del livello e della struttura delle tariffe delle due parti contraenti, in particolare quelle relative a tratti transalpini comparabili, dell’evoluzione della ripartizione modale del traffico nella regione alpina e dello sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria attraverso l’arco alpino. A medio termine, la procedura d’imputazione dei costi dell’infrastruttura nell’UE e i risultati di una politica dei trasporti coordinata nella zona alpina avranno un’importanza decisiva in questo contesto. Le modifiche dell’imputazione dei costi dell’infrastruttura e lo sviluppo previsto dei costi esterni del traffico di merci su strada potrebbero rendere necessario un adeguamento delle aliquote delle tariffe.
Gli adeguamenti dei livelli delle tariffe della TTPCP esigerebbero, a livello nazionale, modifiche della legge federale del 19 dicembre 1997 concernente la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni35. Il disegno di legge sul trasferimento del traffico merci non contiene una base legale che permette simili adeguamenti.
4.2.3.2.4 Vendita all’asta di diritti di transito (borsa dei transiti alpini)
La prima variante della futura strategia di trasferimento nell’ambito della legge sul trasferimento del traffico merci creerà la base giuridica per la vendita all’asta di diritti di transito sotto forma di una "borsa dei transiti alpini". La misura costituita dalla borsa dei transiti alpini è menzionata nelle conclusioni dell’incontro dei ministri dei trasporti dei Paesi alpini svoltosi l’11 maggio 2004 a Regensberg. Qualificata quale "misura da studiare", è trattata nei lavori relativi al "Suivi de Zurich".
La vendita all’asta istituzionalizzata di diritti di transito è particolarmente adatta a far confluire gli obiettivi del trasferimento del traffico e della sicurezza del traffico stradale in una sola misura. Nell’ottica dell’obiettivo "numero di viaggi" della legge sul trasferimento del traffico merci, la fissazione e la vendita all’asta di diritti di transito sono molto funzionali. Conformemente all’obiettivo della protezione delle Alpi, si potrebbe stabilire (progressivamente) un limite a livello di 650’000 viaggi, a condizione che le convenzioni internazionali lascino la necessaria libertà di organizzazione. Nello stesso tempo, una borsa dei transiti alpini sarebbe facile da "abbinare" a misure di gestione del traffico per il miglioramento della sicurezza.
A lungo termine la borsa dei transiti alpini può sostituire il promovimento finanziario del traffico merci per ferrovia, dato che con questo strumento è possibile realizzare una situazione di verità dei costi nell’ambito del traffico transalpino e si può pertanto correggere il rapporto tra i prezzi della strada e quelli della ferrovia. Durante una fase di transizione
35 Legge sul traffico pesante, LTTP, RS 641.81.