Rapporto esplicativo
Consultazione 2004/100: Progetto di legislazione sul traffico merci · 168 pagine
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le sul transito alpino, dovuta in caso di attraversamento di uno dei valichi alpini. Nel caso di una tariffa di riferimento di 325 franchi (media ponderata) valida a partire dal 2008, ne conseguirebbe una tassa di 48,75 franchi, mentre la TTPCP riscossa su tutto il territorio nazionale per il tragitto di riferimento potrebbe ammontare solo a 276,25 franchi nella media ponderata. La tariffa massima per tonnellata-chilometro non potrebbe pertanto più superare 2,30 centesimi. Ne risulterebbe una riduzione della TTPCP generale rispetto alle previste aliquote della tassa (nella media ponderata di 0,13 ct. per tkm rispetto alle aliquote dal 2005 e di 0,40 ct. per tkm rispetto alle aliquote previste dal 2008 conformemente all’Accordo sui trasporti terrestri).
Aumento temporaneo della tassa globale
Nello stesso tempo l’Accordo sui trasporti terrestri permette un aumento temporaneo della tassa globale prevista nel quadro delle misure correttive e delle misure unilaterali di salvaguardia. Questa tassa globale si compone della tassa sul transito complessiva in base alla TTPCP e di un’eventuale tassa sul transito alpino percepita ulteriormente. Queste misure di salvaguardia possono essere adottate in caso di gravi perturbazioni della circolazione regolata del traffico merci transalpino e dopo deliberazione in seno al Comitato misto Trasporti terrestri Comunità/Svizzera e il loro ambito di applicazione e la loro durata non devono avere una portata maggiore a quanto assolutamente necessario per il superamento delle difficoltà (art. 46 Accordo sui trasporti terrestri).
L’importo della tassa per un viaggio transalpino potrebbe in questi casi essere aumentato al massimo del 12,5 per cento dell’aliquota massima ponderata. L’aumento sarebbe riscosso a titolo di tassa supplementare sul transito alpino presso i trasportatori e sarebbe limitato a una durata di sei mesi, con un’opzione unica di prolungamento. Dopo dodici mesi potrebbe essere nuovamente riscossa, a condizione che l’aumento precedente non sia durato più di sei mesi. La misura è applicabile al massimo due volte in cinque anni. Se le due parti contraenti sono d’accordo, è possibile un prolungamento. Condizione per l’adozione di questa misura di salvaguardia unilaterale è che il tasso d’uso delle capacità ferroviarie a disposizione sia inferiore al minimo del 66 per cento durante un periodo di dieci settimane. Il Comitato misto deve avere precedentemente deliberato e il tasso d’uso insufficiente deve essere esaminato dall’osservatorio del Comitato misto Trasporti terrestri Comunità/Svizzera, che avvierà il suo lavoro all’inizio del 2006.
Le entrate supplementari derivate dall’aumento temporaneo della tassa complessiva sul transito sarebbero destinate interamente al traffico ferroviario e al traffico combinato, conformemente all’articolo 46 paragrafo 1 dell’Accordo sui trasporti terrestri, nell’intento di rendere più concorrenziali tali vettori rispetto al traffico merci su strada.