Rapporto esplicativo

Consultazione 2004/100: Progetto di legislazione sul traffico merci · 168 pagine

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potrebbe essere necessario portare avanti in parallelo le due misure per permettere la piena implementazione delle capacità di trasporto.

Condizioni quadro internazionali

Lo strumento della vendita all’asta dei diritti di transito nell’ambito della politica di trasferimento non può essere messo in atto a breve termine. L’Accordo sui trasporti terrestri si oppone a un’attuazione di questo strumento senza misure collaterali e non coordinata nell’ambito della politica dei trasporti comune con la CE.

La vendita all’asta dei diritti di transito è incompatibile con le regolamentazioni dell’Accordo sui trasporti terrestri per quanto riguarda i punti seguenti:

- l’Accordo sui trasporti terrestri vieta, all’articolo 8 paragrafo 6, ogni contingentamento

del trasporto di merci su strada, che è liberalizzato a livello transfrontaliero compresi i viaggi a vuoto. La limitazione dei viaggi transalpini del trasporto di merci su strada rappresenta un contingentamento in senso formale;

- anche le regolamentazioni tariffarie dell’Accordo sui trasporti terrestri si oppongono a

un’introduzione e a una vendita all’asta dei diritti di transito. Le aliquote massime fissate nell’Accordo sono attualmente valori assoluti: a parte l’imposta sugli oli minerali e quella sui veicoli a motore, la TTPCP è la sola tassa autorizzata (art. 38 par. 2 dell’Accordo sui trasporti terrestri). Dai diritti di transito venduti non dovrebbe conseguire, per analogia con la tassa sul transito alpino, una proporzione più elevata delle tasse globali per il transito attraverso la Svizzera.

Tuttavia, per quanto riguarda l’orientamento a lungo termine della politica di trasferimento, il Consiglio federale agisce nell’intento di introdurre, nel quadro di una politica di trasferimento coordinata, una borsa dei transiti alpini concertata tra i Paesi di tutto l’arco alpino. La borsa dei transiti alpini è appropriata per una regolazione sensata dei flussi di traffico, a condizione che sia applicata in tutto l’arco alpino in modo coordinato e non discriminatorio. La fissazione dei viaggi sui singoli assi nazionali deve essere armonizzata. Anche in questo caso è necessario un coordinamento con la Comunità europea.

Il disegno di legge non si limita a imporre al Consiglio federale l’obbligo di coordinare a livello internazionale l’introduzione di una borsa dei transiti alpini. Parallelamente, con la creazione della base legale per la borsa dei transiti alpini nella legge sul trasferimento del traffico merci, al Consiglio federale è attribuita la competenza necessaria per la conclusione degli accordi internazionali necessari per l’introduzione coordinata della borsa dei transiti alpini. In tal modo si sottolinea in particolare anche il fatto che è esclusa l’introduzione unilaterale o non concordata di tale strumento.