Rapporto esplicativo
Consultazione 2004/100: Progetto di legislazione sul traffico merci · 168 pagine
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Con la legge sul trasferimento del traffico merci si intende creare la base giuridica svizzera per queste forme speciali di tasse sul transito alpino dato che l’Accordo sui trasporti terrestri non sostituisce una base giuridica nazionale. Tuttavia, per il momento non è prevista l’introduzione di simili tasse sul transito alpino nell’ambito del concetto di trasferimento futuro. I motivi sono illustrati qui di seguito.
La tassa sul transito alpino, con le caratteristiche che le impone l’Accordo sui trasporti terrestri, non può produrre nessun effetto supplementare sul trasferimento. Le aliquote massime autorizzate per il transito attraverso le Alpi conformemente al tragitto di riferimento restano le stesse, indipendentemente dal fatto che le aliquote delle tasse per il transito attraverso le Alpi e il traffico merci di pianura differiscano o che la TTPCP transalpina e non transalpina sia riscossa in base a un’aliquota unica.
Le regolamentazioni in vigore dell’Accordo sui trasporti terrestri limitano dunque nettamente il potenziale di trasferimento di una tassa sul transito alpino. Le aliquote massime fissate nell’Accordo sono valori assoluti e definitivi: a parte l’imposta sui veicoli a motore e quella sugli oli minerali e la TTPCP, non sono autorizzate altre tasse (art. 38 par. 2 dell’Accordo sui trasporti terrestri). La riscossione di una tassa sul transito alpino (sufficientemente elevata) quale strumento principale del processo di trasferimento per raggiungere l’obiettivo "numero di viaggi" non è dunque compatibile con l’Accordo sui trasporti terrestri.
L’introduzione della tassa sul transito alpino quale componente del 15 per cento della tariffa globale obbligherebbe inoltre ad abbassare l’aliquota della TTPCP riscossa su tutto il territorio nazionale. Il previsto sviluppo del trasporto di merci su strada e delle sue emissioni non permette di aspettarsi una riduzione dei costi esterni quale valore di riferimento della TTPCP. Per di più sussistono riserve contro un’eventuale riduzione della TTPCP dal punto di vista della politica finanziaria. I due terzi degli introiti TTPCP alimentano il fondo FTP per il finanziamento dei grandi progetti ferroviari. Da una riduzione della TTPCP conseguirebbero considerevoli perdite di introiti per il fondo.
4.2.3.2.3 Adeguamento della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni
(TTPCP)
La prima variante della legge sul trasferimento del traffico merci non prevede adeguamenti delle aliquote della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni. Tuttavia un loro futuro aumento non è escluso.
Le condizioni quadro internazionali applicabili a un adeguamento delle aliquote della TTPCP sono fissate nell’Accordo sui trasporti terrestri. Conformemente all’articolo 42 paragrafi 1 e 2 di questo Accordo, a partire dal 1o gennaio 2007, le tasse riscosse per il traffico pesante sono riesaminate ogni due anni. Il Comitato misto Svizzera – UE può, su richiesta di una