Rapporto esplicativo
Consultazione 2004/100: Progetto di legislazione sul traffico merci · 168 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 89Fedlex · Rapporto esplicativo
Pagina 89 di 168
L’introduzione di una borsa dei transiti alpini non deve né ridurre le capacità di trasporto transalpine né limitare la libertà di scelta della modalità di trasporto, ammessa come principio. Queste limitazioni impedirebbero la ripartizione spaziale del lavoro. L’introduzione di una borsa dei transiti alpini in questa variante deve dunque essere accompagnata dalla messa a disposizione o dalla garanzia di sufficienti capacità nel traffico combinato accompagnato e non accompagnato. L’utilizzazione delle capacità delle gallerie di base del Loetschberg e del San Gottardo e la messa a disposizione di un’offerta attraente della strada viaggiante provocheranno soprattutto uno spostamento delle capacità dalla strada alla ferrovia. Non sono comunque da temere né cambiamenti logistici né perdite di prezzo, qualità o tempi di percorrenza. I dettagli di queste misure collaterali saranno descritti nel quadro delle misure finanziarie adottate per promuovere il traffico combinato e ampliare l’offerta della strada viaggiante.
L’ulteriore sviluppo della politica dei trasporti nell’UE e i possibili passi in vista di un’introduzione coordinata dei diritti di transito in tutto l’arco alpino devono essere armonizzati tra loro. Una simile armonizzazione può aver luogo in seno agli organi del Comitato misto Svizzera – UE e nel quadro del Comitato direttivo "sicurezza dei trasporti e mobilità nella zona alpina" ("Suivi de Zurich"). In base a quanto acquisito nell’ambito degli accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE, per risolvere il compito del trasferimento del traffico ci si dovrà avvalere anche in futuro della collaborazione internazionale. La questione dell’introduzione di una borsa dei transiti alpini deve essere studiata in comune con i Paesi alpini e l’UE. La competenza del Consiglio federale, stabilita nella legge sul trasferimento del traffico merci, di concludere con gli altri Stati gli accordi necessari per la borsa dei transiti alpini attribuisce a questo compito un peso particolare. Una volta conclusi gli accordi internazionali necessari, il Consiglio federale potrà decidere come e quando istituire concretamente la borsa dei transiti alpini in Svizzera.
Normativa di dettaglio
La procedura prevista per la vendita all’asta sarà fissata in dettaglio dal Consiglio federale e dai Governi partecipanti. Si può prevedere la struttura seguente: le offerte per i diritti di transito possono essere sia pubbliche e ripetute sia segrete e uniche. Per ridurre i lavori amministrativi, la soluzione migliore sarebbe un sistema di offerte segreto, nell’ambito del quale l’offerente deve indicare in via confidenziale, entro un determinato termine, l’importo che è disposto a pagare per un dato numero di diritti di transito. Le offerte più elevate ottengono i diritti di transito; ci si può immaginare che il prezzo sia lo stesso per tutti e corrisponda all’offerta che ha ottenuto l’aggiudicazione per ultima.
L’inconveniente di una messa all’asta di tutti i passaggi annuali nell’ambito di una sola procedura è che i trasportatori non possono pianificare i trasporti per tutto un anno. Per