Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/102: Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (ordinanza sulla navigazione interna, ONI) / Ordinanza sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 19 pagine

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CLASSIFICAZIONE

N. registrazione/incarto

Il Cantone TI esige che si esamini la possibilità di introdurre una disposizione che garantisca una visuale sufficiente al posto di guida. Secondo quanto constatato dalla polizia sui laghi del Ticino, la visuale dei conduttori sarebbe spesso notevolmente limitata dalla presenza di persone sulla tolda prodiera dei natanti, il che costituirebbe una fonte di pericolo.

3.4 Articolo 16 capoverso 2, deroghe all'obbligo di contrassegno: si veda in merito quanto

esposto al numero II 2.1.3.

Swiss Sailing chiede che anche le imbarcazioni a vela per regate siano escluse dall'obbligo di contrassegno e che a tale scopo la disposizione derogatoria di cui alla lettera d sia completata con il termine «imbarcazioni a vela per regate».

3.5 Articolo 19 capoverso 4, fanali

Il Cantone BE chiede che sia consentito l'impiego di lampade LED (diodi a emissione luminosa) per illuminare i natanti. Tali lampade permetterebbero di risparmiare energia e sarebbero adatte in quanto poco o affatto sensibili alle vibrazioni. Viene presentata una proposta per il testo in questione.

3.6 Articoli 22 e 132 come pure allegato 15 numeri 1 – 7, fanali di soccorso

Il Cantone NW ritiene che i fanali di soccorso debbano far parte dell'equipaggiamento minimo prescritto e che pertanto sia necessario completare in tal senso l'allegato 15 numeri 1-7. Pareri simili sono espressi dai Cantoni OW, SG, SZ e dall'SR, che esigono inoltre l'inserimento nell'articolo 132 dell'ONI (equipaggiamento minimo) di un rimando all'articolo 22 (fanali di soccorso).

Swiss Sailing ritiene necessario introdurre una disposizione che prescriva la presenza a bordo dell'equipaggiamento minimo di cui all'allegato 15 soltanto se è utile per il tipo di costruzione del natante. Le eventuali deroghe all'allegato 15 dovrebbero essere indicate nella licenza di navigazione.

3.7 Articolo 42, regole speciali (navigazione al di fuori della zona rivierasca interna)

Il Cantone OW chiede che sia introdotta una disposizione che consenta l'impiego di piccoli natanti ausiliari (cosiddetti dinghy), di lunghezza inferiore a 2,50 m, anche al di fuori della zona rivierasca interna, a condizione che rimangano nelle vicinanze del natante principale. Un parere simile è espresso anche dal CCS.

Secondo FSM e Aqua Nostra, ai canotti gonfiabili con motori elettrici o a combustione e alle imbarcazioni della classe Optimist (una categoria di imbarcazioni a vela) dovrebbe essere consentito di navigare anche al di fuori della zona rivierasca interna, anche nel caso in cui siano di lunghezza inferiore a 2,50 m.

L'FSC propone di precisare l'articolo in modo da consentire alle canoe di lunghezza inferiore a 2,50 m di navigare anche al di fuori della zona rivierasca interna.

3.8 Articolo 53, navigazione in prossimità delle rive

Il Cantone TI chiede che nell'articolo 53 la navigazione in prossimità delle rive (150 m) sia consentita anche ai natanti dei servizi di sicurezza.

3.9 Articolo 54 capoversi 1 e 2bis, pratica dello sci nautico o impiego di altre attrezzature similari

FSM e Aqua Nostra esigono che anche le tavole a vela possano essere utilizzate sugli specchi d'acqua solo di giorno, tra le 8 e le 21, e in condizioni di buona visibilità. La pratica di tale sport dovrebbe essere sottoposta alla stessa disciplina applicata alla pratica dello sci nautico e del kite surf (cpv. 1). Richiedono inoltre che il capoverso 2bissia modificato in modo che la pratica del kite surf sia consentita anche al di fuori degli specchi d’acqua autorizzati ufficialmente.

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