Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/102: Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (ordinanza sulla navigazione interna, ONI) / Ordinanza sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 19 pagine
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CLASSIFICAZIONE
N. registrazione/incarto
II. Ordinanza sulla navigazione interna (ONI)
1. Sommario, questioni principali
1.1 In generale
In linea di massima nella maggior parte dei pareri si esprime consenso sulla modifica dell'ONI e sugli obiettivi principali perseguiti. Tuttavia, numerose disposizioni sono considerate in modo critico e sono pervenute ulteriori domande di modifica, in parte alquanto divergenti.
1.2 "Direttiva aggiornata 2003/44/CE sulle imbarcazioni da diporto"
I lavori preliminari su questa tematica sono stati molto ampi e complessi. Sebbene all'inizio dell'indagine conoscitiva fosse stato raggiunto un consenso tra le cerchie interessate (vks, settore della costruzione navale e amministrazione federale) riguardo al recepimento dei "valori limite delle emissioni acustiche", la vks e numerosi Cantoni si sono espressi in modo critico durante l'indagine, negando il consenso raggiunto in precedenza.
Per quanto concerne l'ammissione delle cosiddette "moto d'acqua" sulle acque svizzere, i pareri pervenuti sono molto contrastanti: alcuni chiedono un divieto totale, altri la completa liberalizzazione dell'impiego di questi natanti sulle acque svizzere.
La maggior parte dei Cantoni richiede espressamente una modifica della procedura d'omologazione delle imbarcazioni sportive prevista dalla direttiva CE. L'omologazione non dovrebbe più essere possibile unicamente in base alle dichiarazioni di conformità, come previsto nella direttiva CE, dato che queste sarebbero spesso errate o incomplete. Inoltre, procurarsi una dichiarazione di conformità richiederebbe talvolta un onere notevole. In tali casi l'immatricolazione delle imbarcazioni da diporto dovrebbe essere possibile anche sulla base di esami tecnici effettuati dai servizi cantonali della navigazione. In tal modo si introdurrebbe tuttavia nel diritto svizzero della navigazione interna un "sistema duale di immatricolazione" (libertà di scelta tra l'immatricolazione come "imbarcazione sportiva" oppure come "imbarcazione da diporto" con standard tecnici diversi).
1.3 Valori limite del tasso alcolemico per i conduttori di natanti
Generalmente l'introduzione di valori limite del tasso alcolemico per i conduttori di natanti è accolta positivamente; tuttavia, questa tematica suscita numerose domande che mettono in discussione l'introduzione dei valori limite a livello di ordinanza.
Si mette in dubbio, ad esempio, che la legge federale sulla navigazione interna1 (LNI) rappresenti una base legale sufficiente per l'introduzione di valori limite a livello di ordinanza, soprattutto se confrontata con la legge sulla circolazione stradale2 (LCStr). Il sistema di sanzioni basato sulla LNI è considerato troppo severo rispetto a quello della LCStr e si richiede che nel diritto svizzero della navigazione interna siano adottati gli stessi valori limite previsti già dal 2001 per il lago di Costanza dal Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza3 (RNC). Si richiede inoltre che sia chiarito il procedimento da seguire per accertare lo stato di ebbrezza dei conduttori di natanti e che siano disciplinati i casi in cui i conduttori assumono farmaci o droghe.
Inoltre, si avanzano varie proposte puntuali, che vanno dall'introduzione del limite dello
0 ‰ alla classificazione di determinate categorie professionali nel gruppo dei conduttori di na-
1 Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna, RS 747.201
2 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale, RS 741.01
3 Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza del 13 gennaio 1976, RS 747.223.1 4/19 C:\DOCUME~1\U80713~1\LOCALS~1\Temp\Bericht (i) Ergebnis Anhörung Revision BSV SAV.doc