Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/102: Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (ordinanza sulla navigazione interna, ONI) / Ordinanza sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 19 pagine

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CLASSIFICAZIONE

N. registrazione/incarto

L'FST esprime il proprio consenso sulle nuove disposizioni, criticando nel contempo il fatto che i requisiti stabiliti non siano validi anche per i conduttori di battelli merci sui quali si trasportano passeggeri.

La CGN accoglie con favore l'armonizzazione dei requisiti relativi alla categoria di permessi B.

2.9 Articolo 82 capoverso 1ter, età minima per ottenere il permesso di condurre battelli della

categoria A: secondo la vks, la deroga concernente l'età minima per apprendisti costruttori nautici o manutentori nautici deve essere estesa anche agli apprendisti pescatori professionisti. Pareri uguali o simili sono espressi da 15 Cantoni (BE, BL, BS, FR, GL, LU, NE, NW, OW, SG, SZ, TG, UR, ZG e ZH) come pure dall'SBFV.

2.10 Articolo 90 capoverso 1, rilascio di certificati internazionali per i conducenti di imbarca-

zioni da diporto: la vks chiede che in Svizzera si usi un unico modello per il rilascio di tali certificati (1). Tale richiesta è sostenuta da 10 Cantoni (BL, BS, GL, LU, OW, SG, SZ, TG, UR e ZG).

Il Cantone FR dichiara di non poter commentare la proposta prima che i modelli di certificato riportati nell'allegato 6 siano definitivi.

Il CCS esige che nei modelli 1 e 2 dell'allegato 6 sia eliminata l'indicazione relativa alle acque costiere. In questo modo si eviterebbe che, in seguito a un'iscrizione sbagliata, i certificati cantonali rilasciati per la navigazione interna acquistino validità anche per le acque costiere.

2.11 Articolo 96 capoverso 7, condizioni per il rilascio della licenza di navigazione: il Cantone

TI esige che la versione tedesca del titolo del modulo doganale 18.44 sia sostituita con quella italiana.

2.12 Articolo 101, ispezioni periodiche: il Cantone BE chiede che siano mantenuti gli intervalli di

ispezione dei battelli finora in vigore. Secondo il Cantone TI dovrebbe essere mantenuta la frequenza biennale per il collaudo dei natanti da noleggio.

2.13 Articolo 106, presupposto e rilascio (autorizzazioni per natanti con luogo di staziona-

mento all’estero): secondo il Cantone FR la modifica proposta comporta probabilmente un'ulteriore modifica dell'allegato 8.

2.14 Articolo 109, rumore in esercizio: secondo la vks la nuova normativa proposta per la misu-

razione del rumore dei natanti in esercizio e la relativa documentazione non è soddisfacente. In linea di principio si richiede di mantenere il sistema in vigore. Tuttavia, per i motori con potenza non superiore a 40 kW si dovrebbe poter rinunciare alla misurazione, mentre dovrebbe essere data la possibilità di effettuarla in caso di dubbio. Pareri uguali o simili sono espressi da 8 Cantoni (BE, BS, BL, FR, NE, SG, UR, TI).

I Cantoni AG, BS, GL, GR, OW, SZ e ZG esprimono la loro soddisfazione per il fatto che le nuove disposizioni dell'articolo 109 non riprendono il valore limite di rumore di 75 dB della CE per i natanti con potenza superiore a 40 kW. I Cantoni BS e GR sono dell'avviso che è necessario effettuare una misurazione del rumore al momento dell'omologazione dell'imbarcazione, dato che si eseguono modifiche che provocano maggiori emissioni di rumore anche dopo l'immissione sul mercato.

I Cantoni GL, NW, SZ, TG e ZG ritengono inoltre che la proposta di aumentare di 3 dB il valore limite per le imbarcazioni con due o più motori, di cui al capoverso 3 del progetto, dovrebbe essere stralciata senza sostituzione.

I Cantoni SZ, TG e ZH criticano lo stralcio della disposizione finora compresa nell'attuale capoverso 2, che prescriveva l'adozione di adeguati provvedimenti per ridurre il rumore

d’esercizio eccessivo a bordo, e chiedono che tale disposizione sia mantenuta.

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