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Consultazione 2005/102: Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (ordinanza sulla navigazione interna, ONI) / Ordinanza sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 36 pagine
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Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI)
Modifica del GG.MMMM 2006 Disegno 27.01.2006
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza dell’8 novembre 19781 sulla navigazione interna è modificata come segue:
Art. 2 Definizioni
Nella presente ordinanza:
1 Veicoli
a. il termine «natante» indica un’imbarcazione, un corpo galleggiante destinato a spostarsi sulla superficie dell’acqua o sotto di essa, o un impianto galleggiante;
b. il termine «battello motorizzato» o «battello a motore» indica un natante a propulsione meccanica;
c. il termine «convoglio rimorchiato» indica una composizione formata da imbarcazioni sprovviste di propulsione, rimorchiata da almeno un natante a motore. La composizione formata unicamente da imbarcazioni da diporto, da imbarcazioni sportive o da entrambi i tipi di imbarcazioni, non è considerata un convoglio rimorchiato;
d. il termine «convoglio spinto» indica una formazione di natanti sprovvisti di propulsione, riuniti in modo da formare un insieme rigido, spinta da almeno un natante a motore;
e. il termine «impianto galleggiante» indica un corpo galleggiante quali una draga, un pontone, una gru, fornito di istallazioni per i lavori in acqua;
f. il termine «battello per passeggeri» indica un natante utilizzato per il trasporto di più di 12 persone a scopo professionale;
g. il termine «battello in servizio regolare» indica un natante che circola per un’impresa di navigazione della Confederazione o per un’impresa beneficiaria di una concessione federale;
h. il termine «battello per il trasporto di merci» indica un natante utilizzato per il trasporto di merci per terzi;
1 RS 747.201.1
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