Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/102: Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (ordinanza sulla navigazione interna, ONI) / Ordinanza sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 19 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 8Fedlex · Rapporto sui risultati

CLASSIFICAZIONE

N. registrazione/incarto

to con autorizzazione ufficiale (nota: nel progetto questa menzione è stata stralciata per errore). Pareri uguali o simili sono espressi da 14 Cantoni (BE, BL, BS, FR, GL, LU, NE, NW, OW, SG, SZ, UR, TI e ZG) come pure dall'SR.

Il Cantone AG respinge la disposizione concernente il divieto di balneazione per il fatto che essa non raggiunge i destinatari del divieto, vale a dire i bagnanti, che non conoscono l'ONI. Inoltre, il divieto di balneazione generale nella zona compresa entro 100 m dalle entrate dei porti e dagli imbarcatoi non terrebbe conto della situazione concreta.

Il Cantone OW propone per il capoverso 2 che il divieto di avvicinarsi a nuoto ai natanti sia limitato ai natanti "in navigazione".

Secondo il Cantone SH nell'articolo 77 deve essere indicato espressamente che le immersioni di esercitazione della polizia sono escluse dal divieto di cui all'articolo 77 capoverso 3.

Il Cantone TG propone di sostituire il termine "battelli in servizio regolare" con "battelli per passeggeri". In tal modo si garantirebbe la validità del divieto non solo per le entrate di porti / imbarcatoi di battelli di imprese di navigazione con concessione federale, ma di tutti i battelli per passeggeri.

Il Cantone ZH propone di modificare il testo della lettera d nel modo seguente: "a meno di 100 m dai luoghi di stazionamento autorizzati ufficialmente dei battelli in servizio regolare." In tal modo sarebbe possibile evitare un ampio divieto di immersione nel lago di Zurigo, che si renderebbe invece necessario con il testo originario.

upi e AASN accolgono con favore la normativa proposta; la seconda propone di completare il capoverso 2 prevedendo un divieto di avvicinarsi ai natanti senza autorizzazione.

2.8 Articoli 79, 82, 83, 86, 87 e 166 capoverso 24, conduttori di battelli per passeggeri: la vks

esprime il proprio consenso sull'armonizzazione dei requisiti per la formazione e l'esame dei conduttori di battelli di imprese di navigazione concessionarie e non concessionarie; sottolinea inoltre la necessità di adeguare le disposizioni esecutive dell'ordinanza sulla costruzione dei battelli4 concernenti la formazione dei conduttori di battelli. Pareri uguali o simili sono espressi da 13 Cantoni (BE, BL, BS, FR, GL, LU, NE, OW, SG, SZ, TG, UR e ZG) come pure dall'SR. Il Cantone TI si esprime soltanto sulle prescrizioni delle disposizioni esecutive dell'ordinanza sulla costruzione dei battelli.

La vks richiede una disposizione transitoria per la sostituzione dei permessi della categoria B rilasciati secondo la precedente normativa. Inoltre, l'iscrizione delle sottocategorie della categoria B nei permessi di condurre dovrebbe essere disciplinata da un'istruzione per quanto possibile semplice. Tale posizione è sostenuta da 12 Cantoni (BL, BS, FR, GL, LU, NW, OW, SG, SZ, TG, ZG, ZH) e dalla SR.

La vks propone di esaminare l'opportunità che la Confederazione consegni ai Cantoni, su loro richiesta, la propria documentazione di esame, al fine di garantire uno svolgimento unitario degli esami teorici. Tale proposta, sostenuta da 7 Cantoni (BL, BS, GL, LU, OW, UR e ZG), costituirebbe un'alternativa alla delega degli esami teorici alla Confederazione da parte dei Cantoni. Il Cantone SZ sottolinea la sua intenzione di continuare a svolgere esami teorici e pratici di conduttori di battelli. L'SR è dell'avviso che gli esami teorici di conduttori di battelli debbano essere svolti dalla Confederazione, affermando che solo in tal modo è possibile attuare una completa armonizzazione degli esami.

Il VBL critica i rimandi ad altre ordinanze o disposizioni d'esecuzione e richiede, al fine di migliorare la leggibilità delle prescrizioni, di completare l'articolo 79 stabilendo chiari requisiti e rinunciando ai rimandi.

4 Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione (OCB, RS 747.201.7) e relative disposizioni esecutive (DE-OCB) 8/19 C:\DOCUME~1\U80713~1\LOCALS~1\Temp\Bericht (i) Ergebnis Anhörung Revision BSV SAV.doc