Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/13: Ordinanza sull'Istituto universitario federale per la formazione professionale · 22 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 13Fedlex · Rapporto sui risultati

Pagina 13

Cpv. 1

Singoli partecipanti alla consultazione vorrebbero stabilire per lo IUFFP, in questo capoverso, gli orari lavorativi validi in generale per l’Amministrazione federale.

L’articolo 64 dell’ordinanza sul personale federale, applicabile al personale dello IUFFP, fissa a 41 ore settimanali l’orario lavorativo. Pertanto non risulta necessaria una disposizione in merito nell’ordinanza IUFFP.

Cpv. 2

Un’associazione osserva che, nelle regolamentazioni del diritto del lavoro da parte del Consiglio dello IUFFP, i diritti del personale alla cogestione sono indispensabili. La proposta viene respinta. L’obbligo di consultare l’Assemblea universitaria assicura un’adeguata rappresentanza di tutti gli interessi.

Cpv. 4

Singole prese di posizione chiedono che vengano definiti in questo capoverso i compiti degli incaricati di corsi.

La richiesta viene respinta in quanto troppo limitante. In ogni mandato il compito deve poter essere descritto, secondo il fabbisogno delle parti, in funzione delle circostanze individuali.

Due prese di posizione osservano che i rapporti di mandato non sono adeguati per gli incaricati di corsi. La proposta viene respinta. Nell’ISPFP i rapporti di mandato si sono rivelati validi con piena e reciproca soddisfazione. La disposizione proposta nel progetto di ordinanza crea chiarezza giuridica.

Le altre precisazioni sono state compiute d'intesa con l'Ufficio federale di giustizia, con il servizio del personale del DFE e con l'Ufficio federale del personale.

Art. 18 Previdenza professionale

(1 parere)

Una presa di posizione mette in dubbio la consistenza giuridica della regolamentazione. Dopo aver interpellato istituzioni del terzo cerchio dell'amministrazione e aver consultato la Cassa pensioni della Confederazione e l'Ufficio federale del personale la disposizione viene mantenuta.

Art. 19 Diritti su beni immateriali

(5 pareri)

Singole prese di posizione suggeriscono di menzionare anche i diritti d’autore. Un partecipante alla consultazione suggerisce di rinunciare ad una regolamentazione generale nell’ordinanza e di trattare la questione nei singoli contratti di lavoro. Un’associazione preferirebbe una differenziazione secondo la provenienza dei mezzi del progetto come avviene abitualmente nell’economia privata.

Le osservazioni non sono di natura essenziale. Si può quindi prescindere da modifiche in tal senso.

Sezione 2: Membri del corpo insegnante

(nuovo titolo: Sezione 2: Corpo docente)

Art. 20 Compiti dei membri del corpo insegnante (nuova rubrica: Compiti del corpo docente)

(13 pareri)