Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/13: Ordinanza sull'Istituto universitario federale per la formazione professionale · 22 pagine

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stiche. Le organizzazioni del mondo del lavoro chiedono una rappresentanza più consistente per dare più vigore alla voce dell’economia. Si chiede pure che tutti i nuovi campi professionali, in particolare quelli sottoposti di recente alla competenza federale – sanità, socialità e arte – siano rappresentati in modo adeguato. La richiesta di una maggior rappresentanza del mondo del lavoro, dei Cantoni e delle tre regioni linguistiche viene accolta modificandone lievemente la composizione rispetto a quanto riportato nel rapporto esplicativo. Le disposizioni contenute nell’ordinanza sulle commissioni garantiscono una composizione equilibrata del Consiglio dello IUFFP. Una regolamentazione dettagliata nell’ordinanza non è opportuna e limiterebbe la libertà d’azione del Consiglio federale.

2.5 Struttura e compiti della direzione dell’Istituto universitario

Molti hanno osservato che la struttura regionale (linguistica) dello IUFFP dovrebbe riflettersi nelle disposizioni sulla composizione e la struttura nonché in uno specifico elenco dei compiti della direzione dell’Istituto universitario.

Questa richiesta va contro l’autonomia organizzativa dello IUFFP. L’obbligo di considerare le strutture regionali, linguistiche e culturali è ben presente come principio fondamentale. La sua attuazione efficace ed efficiente deve spettare agli organi strategici dello IUFFP.

2.6 Requisiti dei docenti

Per quanto concerne i requisiti dei docenti non vi è stata unanimità di consensi. La maggior parte delle prese di posizione, soprattutto dell’economia, ha accolto favorevolmente il fatto che professionisti idonei e competenti con formazione di livello terziario B vengano ammessi incondizionatamente. D’altro canto vi sono state prese di posizione (Cantoni NE, GE e JU, Conferenza delle scuole universitarie professionali) che chiedono espressamente una qualifica universitaria più rigorosa.

Una precisazione nell’ordinanza sottolinea la possibilità di rinunciare al requisito formale di un titolo universitario in caso di particolare idoneità.

2.7 Emolumenti

Numerosi partecipanti alla consultazione criticano la mancata previsione delle conseguenze finanziarie e chiedono che le disposizioni vengano precisate. Non ci devono essere costi maggiori né per i Cantoni né per gli studenti e nemmeno per le associazioni. Singoli pareri (Cantoni TI, FR, NE, VD GE e JU, Conseil de l’ISPFP de Suisse romande) sostengono che la formazione di base e la formazione continua dovrebbero essere offerte gratuitamente.

La base legale per la riscossione di emolumenti da parte dell’Amministrazione federale è rappresentata dall’articolo 46a LOGA. Questa disposizione, sulla quale si basa l’ordinanza generale sugli emolumenti della Confederazione1, vale anche per le unità amministrative decentralizzate. Il Consiglio dello IUFFP fissa le eccezioni nell’ordinanza sugli emolumenti che dovrà essere approvata dal Consiglio federale.

Si decide di attenersi alla soluzione proposta visto che è stata negoziata con i rappresentanti dei Cantoni.

1 RS 172.041.1