Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/13: Ordinanza sull'Istituto universitario federale per la formazione professionale · 22 pagine

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gli esempi di eccezioni di assoggettamento a emolumenti. Per il resto, il Consiglio dello IUFFP fisserà i dettagli nel regolamento sugli emolumenti. Per questo motivo ci si attiene alla formulazione contenuta nel progetto.

Sezione 5: Dati statistici (il titolo è cancellato)

Art. 33 (diventa l'art. 27)

Sezione 6: Beni immobili (il titolo è cancellato)

Art. 34 Beni immobili (diventa l'art. 28)

(2 pareri)

Una presa di posizione sostiene che le disposizioni sui beni immobili sarebbero in contraddizione con la libertà di cui gode il terzo cerchio della gestione amministrativa e che lo IUFFP perderebbe in tal modo la necessaria libertà operativa. Inoltre anche la prestazione della Confederazione dovrebbe essere compensata secondo il suo valore economico. Un’altra presa di posizione chiede condizioni conformi al mercato su base contrattuale.

La disposizione è stata discussa con l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica e con l'Amministrazione federale delle finanze e rielaborata di comune accordo. Le disposizioni transitorie vengono definite ora nell'articolo 41.

Capitolo 6: Diritto disciplinare (diventa il capitolo 7)

Art. 35 Diritto disciplinare

(6 pareri)

Ad alcuni partecipanti alla consultazione non è chiaro per quale cerchia di persone trova applicazione il diritto disciplinare e perché non rientra nelle sfera di competenza del direttore. Inoltre si propone di sostituire "blâme" con "avertissement" nella versione in lingua francese.

Il campo d’applicazione risulta dalla relazione con il diritto del personale della Confederazione. La correzione della versione in lingua francese spetta al servizio linguistico. Si decide di attenersi alla formulazione contenuta nel progetto.

Capitolo 7: Commissione di ricorso e rimedi giuridici (il capitolo viene interamente cancellato)

In relazione ad osservazioni fatte dall'Ufficio federale di giustizia e dalle Commissioni di ricorso DFE, si è trovata una soluzione consensuale sulla questione della commissione di ricorso e dei rimedi giuridici. Con la legge sul Tribunale amministrativo federale entrerà in vigore dal 1° gennaio 2007 un nuovo disciplinamento in materia di ricorsi. Per il breve periodo di transizione intercorrente si può prescindere dall'insediamento di una commissione di ricorso ad hoc per l'Istituto universitario. Fino all'entrata in vigore della legge sul Tribunale amministrativo federale la procedura di ricorso applicabile sarà disciplinata ai sensi della LFPr.