Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/13: Ordinanza sull'Istituto universitario federale per la formazione professionale · 22 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 15Fedlex · Rapporto sui risultati

Pagina 15

idoneità all’insegnamento non solo tramite una formale procedura di qualificazione ma anche in altro modo. Si rinuncia alla costituzione di cattedre universitarie.

Art. 23 Adeguamento degli stipendi alle condizioni regionali (è cancellato)

(5 pareri)

Un Cantone si oppone con veemenza a questa disposizione. Anche altri quattro pareri vi si oppongono oppure la ritengono troppo confusa e chiedono di sostituirla con un sistema di retribuzione generalmente più flessibile. Si tiene conto di tali osservazioni e la disposizione viene cancellata. Le distorsioni locali a livello di stipendi sul mercato del lavoro possono essere compensate mediante gli strumenti forniti dalla legge e dall'ordinanza sul personale federale nonché dal regolamento del personale.

Sezione 3: Collaboratori scientifici

(Nuovo titolo: non concerne il testo italiano)

Art. 24 Collaboratori scientifici (diventa l'art. 23)

(3 pareri)

A questo proposito un Cantone segnala la mancanza degli assistenti, molto importanti per una scuola universitaria. Si mantiene la formulazione del progetto, non essendo impellente l’introduzione di assistenti presso lo IUFFP. Altre prese di posizione evidenziano che le persone detentrici di un bachelor soddisferebbero i requisiti; questa osservazione scaturisce dal fatto che in futuro anche il bachelor dovrà essere considerato un titolo universitario. Una precisazione non è ritenuta necessaria.

Capitolo 5: Tutela degli interessi federali

Sezione 2: Mandato di prestazione e rendiconto (il titolo della sezione è cancellato)

Art. 26 Mandato di prestazione (diventa l'art. 25

(10 pareri)

Singoli interessati chiedono la modifica dell’articolo. In particolare si vuole che sia l’UFFT a formulare il mandato di prestazione; altri chiedono che sia il Parlamento a definire il mandato di prestazione analogamente a quanto avviene per i politecnici federali, altri ancora chiedono che il Consiglio federale attribuisce grande importanza alla parità di trattamento dei sessi nel mandato di prestazione.

Ci si attiene alla formulazione contenuta nel progetto. L’UFFT è membro del Consiglio dello IUFFP e può far valere in tale sede la propria influenza. Nella LFPr il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di disciplinare l’Istituto. In altre parole, ha delegato al Consiglio federale la competenza di definire il mandato di prestazione.

Art. 27 Rendiconto (diventa l'art. 26)

(I seguenti artt. 28-32 formano il nuovo capitolo 6: Finanze ed emolumenti)

Art. 28 Tipi di finanziamento (diventa l'art. 29)

(5 pareri)