Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/13: Ordinanza sull'Istituto universitario federale per la formazione professionale · 22 pagine
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3. Prese di posizione sui singoli articoli
Capitolo 1: Disposizioni generali
Per quanto concerne il nome dell’istituzione si rimanda alle osservazioni formulate in precedenza al punto 2.1.
Art. 2 Istituto universitario federale per la formazione professionale
(2 pareri)
Viene richiesto che sia menzionata espressamente la "libertà d’insegnamento, di studio e di ricerca".
La libertà d’insegnamento e di ricerca è una componente irrinunciabile della funzione di un istituto di livello universitario. Una relativa disposizione nell’ordinanza non è pertanto necessaria.
Art. 3 Compiti, cooperazione e condizioni quadro
Cpv. 1 e 2
(14 pareri)
Alcuni sostengono la necessità di evidenziare più chiaramente che lo IUFFP non detiene il monopolio per la formazione di docenti e periti della formazione professionale e che oltre ad esso dovrebbero poter esistere anche altri centri di competenze.
L’articolo 48 della legge sulla formazione professione indica concretamente i compiti dello IUFFP. Il legislatore ha già scongiurato l'eventuale monopolio dello IUFFP fissando nella LFPr i requisiti minimi dei responsabili della formazione professionale. L’ordinanza sulla formazione professionale disciplina i contenuti, che sono concretizzati nei programmi quadro d’insegnamento per i responsabili della formazione professionale. Detti programmi rappresentano la base su cui le istituzioni di formazione possono concepire le proprie offerte. La Commissione federale per i responsabili della formazione provvede al coordinamento e al riconoscimento dei diplomi per conto dell’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.
Cpv. 3 (diventa l' art. 4)
(22 pareri)
Numerose sono le richieste affinché il dovere di cooperazione abbia maggior peso e sia meglio evidenziato (vedi anche le osservazioni menzionate in precedenza al punto 2.2).
La richiesta di una presentazione più rilevante viene esaudita con un nuovo articolo a sé collocato nella parte generale dell’ordinanza per sottolinearne l’importanza ed assicurare contemporaneamente l’applicazione dell’obbligo di cooperare in tutti i campi.
Art. 4 Attività secondarie commerciali (diventa l'art. 5)
(2 pareri)
Si chiede di proibire allo IUFFP di acquisire attivamente quote di mercato. La richiesta viene respinta sostenendo che lo IUFFP deve poter operare ad armi pari sul mercato.