Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/13: Ordinanza sull'Istituto universitario federale per la formazione professionale · 22 pagine
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dettaglio che vanno invece inserite ad un livello inferiore. Per quanto concerne la flessibilità delle condizioni d'assunzione si rimanda all’articolo 16.
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 14 Membri dell’Istituto universitario
(24 pareri)
Cpv. 1
Parecchi pareri criticano la mancanza degli assistenti e/o degli incaricati di corsi. Quest’ultimi sono ora stati inseriti tra le categorie dei membri dell’Istituto universitario, rappresentando il maggior numero di insegnanti presso lo IUFFP. Gli assistenti non vengono aggiunti per non favorire in nessun modo un'eventuale accademizzazione.
Parecchie prese di posizione della Svizzera romanda osservano che l’espressione "personnes affiliées" è inadatta e propongono di utilizzare le seguenti varianti: "parties prenantes" (studenti) e "personnel affilié" (persone vincolate con un contratto).
La proposta viene presa in considerazione nell’ambito della rielaborazione da parte dei servizi linguistici.
Cpv. 2 (cancellato poiché già presente nell'art. 20 nuovo)
(6 pareri)
Pochi partecipanti alla consultazione vorrebbero inserire in questo capoverso la libertà d’insegnamento e di ricerca. Inoltre, un capoverso supplementare dovrebbe considerare la questione della parità fra donna e uomo. La proposta viene respinta trattandosi di principi con validità generale.
Cpv. 3 (spostato nell'art. 23)
Art. 15 Assemblea universitaria
Cpv. 1
(12 pareri)
Si chiede di precisare il concetto di parità, in particolare inserendo un obbligo della rappresentanza paritetica delle regioni e dei sessi. La proposta è stata tenuta in considerazione.
Un partecipante alla consultazione chiede che la composizione dell’Assemblea universitaria sia rappresentativa e non paritetica, mentre altri chiedono che il corpo insegnante sia maggiormente rappresentato. Inoltre la direzione non vi dovrebbe essere rappresentata. Tutte queste proposte non vengono prese in considerazione. Il compito dell’Assemblea universitaria non è la rappresentanza ponderata degli interessi con decisioni prese a maggioranza, ma l'esposizione del punto di vista delle diverse categorie di membri dell’Istituto universitario e, come organo consultivo, l’analisi dei problemi secondo il punto di vista dei rispettivi gruppi.
Art. 16 Rapporti di lavoro e di mandato
(10 pareri)
Un Cantone è dell’opinione che questi rapporti siano da disciplinare in accordo con le associazioni del personale.
Le associazioni del personale sono state consultate durante l’elaborazione.