Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/13: Ordinanza sull'Istituto universitario federale per la formazione professionale · 22 pagine

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Capitolo 3: Organizzazione

Art. 10 Organi

(16 pareri)

Alcuni partecipanti alla consultazione chiedono che la struttura regionale dello IUFFP sia visibile nella composizione degli organi e che si prevedano delle direzioni regionali. Composizione, compiti e rapporti di subordinazione della direzione dell’Istituto universitario devono essere specificati.

La definizione dettagliata delle strutture regionali limiterebbe l’autonomia organizzativa dello IUFFP. Essa deve rientrare nella sfera di competenza del Consiglio dello IUFFP come compito strategico, fatte salve le direttive del Consiglio federale contenute nel mandato di prestazione. Si decide di attenersi al progetto.

Art. 11 Consiglio dello IUFFP

Cpv. 1

(39 pareri)

Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro osservano che la rappresentanza regionale e linguistica e l’influenza del mondo del lavoro sono troppo deboli nella composizione prevista. Alcuni Cantoni chiedono che la rappresentanza cantonale sia determinata non dal Consiglio federale, bensì dalla CDPE. Diverse associazioni auspicano una presenza rappresentativa di tutti i rami professionali.

La rappresentanza nell’Assemblea universitaria riscuote giudizi diversi: alcuni preferiscono il modello applicato nei politecnici federali, altri auspicano che i membri dello IUFFP non siano nemmeno rappresentati nel Consiglio dello IUFFP.

Viene dato seguito alla richiesta di Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro che ottengono rispettivamente un rappresentante in più. Rispetto alla suddivisione stabilita nel rapporto esplicativo dell'avamprogetto viene apportata una modifica. Poiché a causa dell'entrata in vigore dell'ordinanza il 1° gennaio 2007 i rappresentanti nell’Assemblea universitaria potrebbero essere nominati solo nel 2007, nel periodo iniziale non si eleggerà questo membro né tanto meno la rappresentanza degli studenti. La richiesta della CDPE di designare i rappresentanti dei Cantoni viene accolta invitando la stessa CDPE a sottoporre una proposta di candidatura al Consiglio federale.

Singoli pareri chiedono che vengano istituiti anche dei Consigli d’istituto regionali o comitati scientifici e che siano inseriti nell’ordinanza. Nel quadro dell’ordinanza IUFFP non viene dato seguito a questa richiesta.

Cpv. 2

Cfr. quanto rilevato per il cpv. 4 (vecchio).

Cpv. 3

(11 pareri)

In alcuni pareri si chiede una maggiore regolamentazione, contemplando ad esempio direttive sulla retribuzione degli incaricati di corsi o la nomina da parte del Consiglio dello IUFFP anche dei membri del corpo insegnante. La proposta viene respinta proprio per non incrementare inutilmente la regolamentazione (v. anche le osservazioni all’art. 10).

Poche prese di posizione osservano che la struttura delle competenze fra Consiglio federale, Dipartimento e Consiglio dello IUFFP non è disciplinata in modo chiaro. Si suggerisce di riesaminare, alla luce dei principi strategici e operativi, l’attribuzione dei singoli compiti e com-