Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/13: Ordinanza sull'Istituto universitario federale per la formazione professionale · 22 pagine
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titoli master per i docenti delle scuole professionali nei paesi limitrofi si collocano al livello universitario.
Cpv. 2
(16 pareri)
Segnatamente da parte di parecchi Cantoni si chiede anche un "master of arts". Singole prese di posizione considerano fastidioso il miscuglio fra l’inglese e le lingue nazionali.
In base alle direttive del modello di Bologna le prime tre parole del titolo devono essere mantenute in lingua inglese: per questo motivo ci si attiene alla formulazione finora in vigore. La creazione di un titolo supplementare di "master of arts" è considerata inopportuna.
Art. 7 Altre offerte formative e di perfezionamento (diventa l'art. 8)
(9 pareri)
Alcune associazioni evidenziano l’importanza di queste offerte. Di conseguenza lo IUFFP è chiamato a garantire tale offerta, mentre alcuni chiedono che sia specificata. Singoli interventi pretendono l’esplicita gratuità di queste offerte.
Il testo proposto lascia comunque allo IUFFP la necessaria libertà d’azione. Il Consiglio dello IUFFP stabilirà le offerte nel regolamento sulle offerte di formazione (cfr. art. 8). Il problema dei costi sarà disciplinato nel regolamento sugli emolumenti che dovrà essere approvato dal Consiglio federale.
Sezione 2: Promozione e garanzia della qualità (è cancellato)
Art. 8 Regolamento sugli studi, sul controllo delle prestazioni e sulle promozioni (diventa l'art. 9 e reca il nuovo titolo: Regolamento sulle offerte di formazione)
(14 pareri)
Numerose prese di posizione hanno segnalato l’errore di traduzione nella versione francese ("promotions" era stato tradotto erroneamente con "doctorats"). Una precisazione redazionale eviterà equivoci anche nella versione tedesca.
Art. 9 Accreditamento (viene integrato nell'art. 7)
(14 pareri)
Alcuni partecipanti alla consultazione ritengono che la disposizione crei confusione e segnalano che i cicli di studio delle SUP sono accreditati dal Dipartimento federale dell’economia, mentre le offerte universitarie sono accreditate dalla Conferenza universitaria svizzera ovvero dall’organo per l’accreditamento e la garanzia di qualità.
Una nuova formulazione più aperta tiene conto di questa richiesta e anticipa anche eventuali modifiche legate al "panorama universitario svizzero 2008".
Il riconoscimento dei cicli di studio con diploma e l’organizzazione dei cicli di studio giusta l’articolo 6 (nuovo) dell’ordinanza sono disciplinati in parecchie disposizioni legislative sulla formazione professionale (LFPr, ordinanze del Consiglio federale e del Dipartimento). Dal punto di vista del contenuto, riconoscimento e organizzazione si basano sui programmi quadro d’insegnamento per responsabili della formazione professionale (v. art. 49 e segg. OFPr). Questa disposizione non deve quindi essere ripetuta nell’ordinanza.