Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/13: Ordinanza sull'Istituto universitario federale per la formazione professionale · 22 pagine
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Cpv. 1
Si suggerisce di riesaminare la formulazione: infatti, la formazione di persone qualificate e competenti è ovvia. La Conferenza degli incaricati della parità fra donna e uomo chiede che si debba insegnare e sviluppare anche la competenza in materia di parità dei sessi.
La proposta viene respinta, riguarda infatti la descrizione del compito. L’obbligo di sviluppare la competenza in materia di parità dei sessi è già disciplinato nell’ordinanza sulla formazione professionale (art. 48, cpv. 1, lett. g OFPr).
Cpv. 2
Singoli partecipanti alla consultazione chiedono di inserire disposizioni secondo cui i compiti del corpo insegnante devono essere descritti in un mansionario generale del Consiglio dello IUFFP. Inoltre si dovrebbe precisare che non si tratta solo del campo specifico, ma della pedagogia per la formazione professionale. Si suggerisce inoltre di inserire l’obbligo del perfezionamento nonché la possibilità di seguire semestri di ricerca e di ottenere congedi. Si chiede pure di fissare il numero minimo di ore per l'insegnamento.
Il Consiglio dello IUFFP emanerà disposizioni più dettagliate nell’ambito delle sue competenze in materia di diritto del personale (v. art. 11). Le disposizioni nella forma richiesta aumenterebbero inutilmente la regolamentazione.
Art. 21 Attività esterne all’Istituto universitario
(11 pareri)
Diverse cerchie chiedono che vengano inseriti altri elementi: consegnare allo IUFFP una parte del compenso in caso di ogni attività accessoria retribuita; regolamentare l’utilizzo di lavori svolti dagli studenti; accanto all’attività di perito, indicare come esempio anche quella didattica. Due prese di posizione rilevano che il grado d’occupazione totale non può superare il 100 per cento. Queste richieste non vengono accolte in quanto porterebbero ad un'eccessiva e inutile regolamentazione. L'obbligo di fornire il reddito derivante da attività a favore di terzi è disciplinato dall'articolo 92 OPers. Le altre richieste potranno essere considerate in sede di applicazione. Viene mantenuta la formulazione contenuta nel progetto.
Un partecipante alla consultazione osserva che l’articolo 23 della legge sul personale federale è comunque valido e suggerisce di riprendere la formulazione dell’articolo 56 dell’ordinanza sul personale del settore dei politecnici federali. Il gruppo di periti che ha seguito l’elaborazione dell’ordinanza non ha voluto entrare nel merito della soluzione adottata per i politecnici federali. Viene pertanto mantenuta la formulazione contenuta nel progetto.
Art. 22 Condizioni d’assunzione per docenti
(28 pareri)
Parecchi partecipanti alla consultazione sottolineano che il riferimento alla pratica permette l’accesso alla funzione di docente anche alle persone con un titolo di livello terziario B se dimostrano una particolare idoneità all’insegnamento. Altri ritengono troppo limitativa la formulazione scelta in quanto non vi riconoscono la possibile apertura verso docenti con un titolo di livello terziario B. Alcuni Cantoni propongono di attenersi all’articolo 12 della legge sulle scuole universitarie professionali e di prevedere eccezionalmente un’ammissione "su dossier". Parecchie prese di posizione chiedono che la particolare idoneità nell’insegnamento sia comprovata tramite qualificazione. Pochi deplorano che non siano previste condizioni specifiche per cattedre universitarie, docenti e incaricati di corsi.
Le prese di posizione mostrano che l’articolo ha generato dei malintesi. Per questo motivo la disposizione viene precisata. Anche in futuro dovrà essere possibile comprovare la particolare