Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/13: Ordinanza sull'Istituto universitario federale per la formazione professionale · 22 pagine
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Capitolo 8: Disposizioni finali
Sezione 1: Abrogazione del diritto vigente
Art. 41 Abrogazione del diritto vigente (diventa l'art. 35)
Art. 42 Modifica del diritto vigente (diventa l'art. 36)
In conformità alla nuova prassi della Cancelleria federale non è necessario inserire lo IUFFP nell'allegato all'ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. Pertanto non figura più il punto 2 concernente l'ordinanza del 25 novembre 1998 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
Sezione 2: Istituzione dell’Istituto universitario
Art. 43 Istituzione dell'Istituto universitario (diventa l'art. 37)
La procedura corretta sul piano sia tecnico che giuridico ha dato luogo, durante la consultazione degli uffici, ad approfondite verifiche con l'Amministrazione federale delle finanze e con l'Ufficio federale di statistica in particolare riguardo agli aspetti giuridici relativi alle finanze e al bilancio. Da tali approfondimenti deriva la concomitanza dell'ottenimento della personalità giuridica con il trasferimento degli attivi e passivi e dei diritti e doveri. La data è fissata al 1° gennaio 2007, conformemente all'anno finanziario della Confederazione. L'articolo è stato cambiato sul piano redazionale.
Art. 44 Trasferimento dei rapporti di lavori (diventa l'art. 38)
Art. 45 Riqualificazione del personale (diventa l'art. 39)
Art. 46 Passaggio dei cicli di formazione (diventa l'art. 40)
(1 parere)
Un partecipante alla consultazione critica le disposizioni sull’ulteriore validità dei titoli rilasciati secondo il precedente diritto e sul loro rapporto con i nuovi titoli.
I titoli secondo il precedente diritto mantengono la propria validità. Non è prevista una trasformazione o una conversione e non sono necessarie disposizioni speciali. Si precisa inoltre che i cicli di studio seguiti secondo il diritto precedente devono essere portati a termine entro la fine del 2009.
Sezione 3: Entrata in vigore
Art. 47 Entrata in vigore (diventa l'art. 42)
(2 pareri)
In un caso viene accolta favorevolmente l’attuazione più rapida possibile, nell’altro si ritiene che la data prevista sia troppo vicina.
Con l’entrata in vigore a tappe si vuole permettere un processo di autonomizzazione quanto più efficiente affinché gli organi dell'Istituto possano preparare per tempo il periodo di presta-