Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/13: Ordinanza sull'Istituto universitario federale per la formazione professionale · 22 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 16Fedlex · Rapporto sui risultati

Pagina 16

Si suggerisce di modificare il titolo dell’articolo in "Mezzi finanziari d’esercizio"; inoltre i ricavi da interessi e da attività secondarie commerciali devono essere menzionati giusta l’articolo 4. Singole prese di posizione chiedono che si dovrebbero escludere i sussidi federali; secondo alcuni le tasse d’iscrizione dovrebbero corrispondere a quelle abituali in vigore presso altre scuole universitarie, altri chiedono tasse d’iscrizione adeguate.

D’accordo con l'Amministrazione federale delle finanze, la disposizione viene leggermente modificata. Del resto, oggetto e importo degli emolumenti sono trattati all’articolo 32.

Art. 30 e art. 31 Presentazione dei conti / Riserve (diventano gli artt. 31 e 32)

Queste disposizioni tecnico-finanziarie sono il frutto di approfondite discussioni con l'Amministrazione federale delle finanze e con il Controllo federale delle finanze. Di comune accordo sono state corrette e riformulate in considerazione dei motivi principali qui esposti.

In vista del consolidamento a livello di Confederazione, per lo IUFFP sarà necessario allestire gli standard di presentazione dei conti secondo il nuovo modello contabile della Confederazione (NMC) e quindi secondo le disposizioni della nuova legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC). La presentazione dei conti della Confederazione si basa essenzialmente sugli IPSAS (International Public Sector Accounting Standards) come standard riconosciuti internazionalmente. Sono tuttavia previste delle deroghe che sono trattate nell’allegato alla nuova ordinanza sulle finanze della Confederazione. Senza un riferimento alla LFC, lo IUFFP dovrebbe indicare (nelle spiegazioni o nei manuali) a quale standard riconosciuto (probabilmente anche IPSAS) intende fare capo e dove intende eventualmente derogare. Nel caso di un consolidamento si dovrebbero inoltre applicare anche le regolamentazioni della LFC. Ciò può però essere evitato con l’esplicito riferimento alla LFC.

Sia l’elenco dei principi generali dell’importanza, della comprensibilità, della continuità e dell’espressione al lordo sia la pubblicazione delle prescrizioni di bilancio e di valutazione e del loro contenuto sono menzionati in modo esaustivo dal diritto finanziario e rappresentano la base vincolante per il futuro consolidamento a livello di Confederazione.

La costituzione e l’utilizzo di riserve dovrebbero essere separati dal punto di vista del contenuto. Il primo capoverso permette la costituzione di riserve partendo dagli utili e il secondo ne disciplina l’utilizzo.

Invece di "rischi di perdite" dev’essere utilizzato il termine "perdite": le riserve possono essere impiegate per compensare perdite realizzate, ma non per rischi non realizzati. Simili rischi devono essere presentati nell’allegato. Gli accantonamenti si riferiscono a futuri impieghi di mezzi derivanti da impegni finanziari e non a investimenti. Pertanto questo termine non viene più utilizzato e stralciato dal titolo dell’articolo.

Sezione 4: Emolumenti (il titolo è cancellato)

Art. 32 Emolumenti (diventa l'art. 33)

(23 pareri)

Parecchi partecipanti alla consultazione osservano che le disposizioni sono troppo poco chiare per poterne valutare le conseguenze sui Cantoni. Essi chiedono un elenco esplicito delle eccezioni di assoggettamento a emolumenti. Alcune prese di posizione auspicano da una parte la gratuità delle offerte di formazione e di perfezionamento, mentre dall’altra si chiedono prezzi di mercato per offerte di formazione orientate alla professione.

La disposizione rappresenta la proposta dei rappresentanti cantonali che hanno partecipato alla preparazione dell’ordinanza nel gruppo di esperti. Nel rapporto esplicativo sono illustrati